Cassazione Penale, Sentenza n. 51055/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP. Il ricorso sosteneva: (a) manifesta illogicità e carenza di motivazione circa l'esistenza dell'associazione per delinquere ex art. 4 d.P.R. 309/1990 (capo 5), lamentando che la sussistenza dell'associazione non può desumersi solo dalla reiterazione dei reati-fine, che la durata presumibilmente breve (tre mesi) e la mancata dimostrazione di gravi indizi sul ruolo di Nizza come addetto alla cessione rendono infondata la misura; (b) manifesta illogicità e carenza di motivazione circa il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, osservando il consistente lasso di tempo tra i fatti (dicembre 2021 - primi mesi 2022) e l'applicazione della misura (2023), che avrebbe reso meno probabile il rischio di recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (1) sull'associazione, ha individuato gravi indizi ricavabili dalle intercettazioni e dai continui contatti tra i componenti, dall'attribuzione di compiti specifici, dall'uso di un metodo collaudato (turni per rifornimento costante), dall'uso di linguaggio in codice e da dichiarazioni di acquirenti, concludendo che vi erano elementi idonei a fondare la probabilità qualificata della responsabilità dell'indagato; la Corte ha ricordato che, ai fini cautelari, i "gravi indizi" non richiedono la stessa precisione e concordanza ex art. 192, comma 2, c.p.p.; (2) sul pericolo di reiterazione, ha ritenuto prevalente la disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e ha considerato la reiterazione necessaria per assicurare la fornitura di stupefacenti, lo stabile inserimento nell'associazione, precedenti penali e la sottoposizione a misure di prevenzione come elementi che delineano una personalità criminosa e l'inadeguatezza di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Ha altresì rilevato che lo stato di detenzione per altra causa non elimina le esigenze cautelari. Conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 4; art. 74; art. 80; art. 99
Le norme sul delitto associativo e sulle aggravanti (es. ingente quantità ex art. 80) sono state considerate nel quadro dell'imputazione sostanziale: la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (intercettazioni, divisione di compiti, metodo operativo) siano idonei a fondare gravi indizi per l'associazione e per le cessioni rilevanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare.
codice di procedura penale
art. 192, comma 2; art. 273, comma 1-bis; art. 274; art. 275, comma 3; art. 616; art. 94, comma 1-ter
La Corte ha richiamato la distinzione fra il grado di valutazione degli indizi ai fini cautelari e quello richiesto per il giudizio di merito (art. 192 c.p.p.), specificando che il comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p. non richiama il comma 2 dell'art. 192, pertanto per la cautela bastano elementi idonei a una probabile responsabilità. Ha poi confermato la prevalenza della disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, sulla disciplina generale dell'art. 274 per la valutazione dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere; ha applicato l'art. 616 per la condanna alle spese e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94 c.p.p.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali in reati complessi (es. associazione finalizzata allo spaccio) il giudice valuta "gravi indizi" con un parametro meno rigoroso rispetto al giudizio di merito: non è richiesta la stessa precisione e concordanza ex art. 192, comma 2, c.p.p.
- Intercettazioni, ripetuti contatti tra indagati, attribuzione stabile di compiti, uso di linguaggio in codice e l'organizzazione in turni per il rifornimento sono elementi probatori che possono legittimare la ritenuta esistenza di un'associazione per delinquere e giustificare la custodia cautelare.
- Il tempo intercorso tra i fatti e l'applicazione della misura non elimina automaticamente la gravosità del pericolo di reiterazione: se emerge un quadro indiziario di stabilità dell'inserimento nell'organizzazione, precedenti e condotte finalizzate alla costante fornitura, la custodia in carcere può ritenersi ancora necessaria.
- Le misure alternative come gli arresti domiciliari con controllo elettronico possono risultare inadeguate quando il rischio riguarda la commissione di condotte illecite non solo l'evasione fisica, poiché il controllo elettronico segnala spostamenti ma non impedisce l'esecuzione di reati.
- Lo stato di detenzione del ricorrente per altra causa non è di per sé idoneo a far venire meno le esigenze cautelari nei procedimenti autonomi; l'autonomia dei procedimenti e la possibilità di brevi intervalli di libertà richiedono valutazione specifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50749/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50750/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50751/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50752/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50753/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50755/2023 del 20/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →