Cassazione Penale, Ordinanza n. 32431/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il merito della condanna non è stato riformato: resta ferma la responsabilità già accertata per i reati di cui agli artt. 73 e 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con la pena determinata dalla Corte di appello in sede di rinvio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato già ritenuto colpevole, in sede di rinvio, di reati in materia di stupefacenti commessi a Palermo tra il 10 luglio 2019 e il 6 dicembre 2021. La Corte di appello, dopo precedente annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, aveva rideterminato la pena in anni 13, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, escludendo l'aggravante di cui all'art. 112 n. 4 c.p. La difesa ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la riduzione di pena fosse irrisoria (soli 1 mese e 10 giorni) nonostante l'eliminazione dell'aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il computo della pena era corretto: esclusa l'aggravante, i giudici di rinvio erano partiti da una pena base di 20 anni per il reato associativo, con aumento di 10 mesi per la continuazione con il reato fine e successiva riduzione di un terzo per il rito, senza alcuna reformatio in peius. La pena è stata ritenuta congrua anche in considerazione del ruolo operativo dell'imputato e della pluralità delle cessioni contestate.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per i fatti di cessione/spaccio di stupefacenti contestati come reato fine.
art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata per il reato associativo in materia di stupefacenti; la Corte valorizza il ruolo di organizzatore dell'imputato nella determinazione della pena base.
art. 112 n. 4 cod. pen.
Aggravante esclusa dai giudici di rinvio; la sua eliminazione ha comportato la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di rinvio, la rideterminazione della pena è legittima se il giudice ricalcola correttamente la pena base, gli aumenti per continuazione e le eventuali riduzioni per il rito, senza incorrere in errori di diritto o di motivazione manifesti.
- L'esclusione di un'aggravante non determina automaticamente una riduzione proporzionale e significativa della pena, dovendo il giudice motivare il nuovo computo entro i limiti del corretto esercizio del potere di commisurazione.
- Non è censurabile in cassazione una pena che, eliminata l'aggravante, sia stata rideterminata con criteri aritmetici coerenti e non presenti una reformatio in peius.
- La manifestata infondatezza del motivo relativo al trattamento sanzionatorio legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32373/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32380/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32381/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32382/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32384/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32386/2025 del 01/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →