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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23310/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La lite nasceva da due giudizi riuniti: in uno una cliente chiedeva la restituzione di un acconto ritenuto indebitamente trattenuto da un avvocato; nell'altro alcuni professionisti chiedevano il pagamento di compensi per plurime attività professionali. Il Tribunale aveva dichiarato prescritti i crediti professionali del professionista defunto, liquidato un compenso spettante agli altri avvocati e compensato le rispettive poste. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello del professionista ricorrente e dichiarato cessata la materia del contendere per l'altro appello. In cassazione il ricorrente ha denunciato, in modo generico e non correttamente ricondotto alle censure tipizzate dell'art. 360 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione/errata applicazione di norme di diritto, chiedendo in sostanza una rivalutazione integrale del merito.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: il ricorso era stato depositato in cancelleria il 26 settembre 2018, oltre il termine di venti giorni dalla notifica avvenuta il 31 luglio 2018, pur calcolando la sospensione feriale. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se applicabile.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formulate come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sono state considerate comunque inammissibili nella formulazione prospettata e, in ogni caso, non idonee a introdurre una rivalutazione del merito.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre il ventesimo giorno dalla notifica dell'impugnazione comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di improcedibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere depositato nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica; il deposito tardivo determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • Le censure in cassazione devono essere formulate in modo specifico e riconducibili ai vizi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; non è consentito sollecitare una generica rivalutazione del merito.
  • L'improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, se dovuto, l'attestazione per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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