Sentenza n. 1368/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione a- del provvedimento del 04.01.2026 con il quale la Prefettura di Salerno di Salerno ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato in favore del ricorrente in data 01.10.2025; b- ove e per quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 24.12.2025, c- ove e per quanto occorra ed ove ritenuta lesiva, della nota del 17.02.2026, con la quale l’amministrazione nel ripristinare la pratica, ha chiesto un’ulteriore integrazione documentale; d- di tutti gli atti anche non conosciuti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato al cittadino straniero, unitamente agli atti connessi, e successiva richiesta di integrazione documentale
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento del 4 gennaio 2026 con cui la Prefettura di Salerno aveva revocato il nulla osta rilasciato il 1° ottobre 2025, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'atto. Sono stati inoltre impugnati, ove lesivi, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 24 dicembre 2025, la nota del 17 febbraio 2026 con cui l'amministrazione aveva richiesto un'ulteriore integrazione documentale dopo il ripristino della pratica, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la decisione è stata definita in rito per sopravvenienze.
La decisione
Nel corso del giudizio l'amministrazione ha esercitato l'autotutela, ripristinando sul portale ALI l'istanza di conversione del ricorrente e avviando le verifiche presso l'Ispettorato territoriale del lavoro sui requisiti economico-aziendali del datore di lavoro, che aveva presentato 229 istanze di nulla osta al lavoro. Il 19 marzo 2026 la procedura è stata definita positivamente ed è stato consegnato il kit postale contenente il modello 209, necessario per il rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente è stato poi convocato il 29 giugno 2026 per l'acquisizione delle impronte digitali ed era in attesa della consegna del permesso di soggiorno. Ritenendo tali sopravvenienze pienamente satisfattive dell'interesse azionato, e preso atto del consenso del difensore del ricorrente, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di illegittimità del provvedimento originariamente impugnato. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti; il TAR ne ha utilizzato il procedimento dopo aver dato specifico avviso in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta misure integralmente satisfattive dell'interesse sostanziale azionato, rendendo non più attuale la decisione sull'illegittimità dell'atto impugnato.
- Quando la sopravvenuta definizione favorevole della procedura amministrativa elimina integralmente l'utilità concreta della pronuncia richiesta, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- La definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. richiede l'avviso alle parti e la loro audizione prima della decisione.
Come è indicizzato
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