Cassazione Penale, Sentenza n. 28524/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna, pronunciata in giudizio abbreviato, di due coimputati per plurimi episodi di ricettazione di autovetture, unificati dalla continuazione e commessi in concorso. Uno dei ricorrenti deduceva, con due motivi, vizi di violazione di legge e motivazione in tema di notificazioni: sosteneva che l'elezione di domicilio risultante dal verbale di conclusione delle indagini fosse falsa o comunque inidonea, poiché egli non aveva mai risieduto all'indirizzo indicato; lamentava inoltre che, prima di applicare la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., non fossero stati compiuti ulteriori accertamenti anagrafici o sul posto. Con il secondo motivo contestava l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenendo la motivazione meramente fondata sui precedenti penali e non su una concreta valutazione della maggiore capacità a delinquere. L'altro ricorrente deduceva un unico motivo sul trattamento sanzionatorio, denunciando violazione dell'art. 133 c.p. per asserita insufficienza di motivazione sulla quantificazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite, assumendo che la corte territoriale si fosse limitata a formule stereotipate senza spiegare perché non si fosse attestata sul minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo del primo ricorrente è stato ritenuto manifestamente infondato perché il verbale di elezione di domicilio fa fede sino a querela di falso, mai proposta; una volta accertata l'elezione di domicilio poi risultata inidonea, la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. è stata ritenuta legittima, senza obbligo di ulteriori ricerche del destinatario. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale aveva motivato la recidiva richiamando i plurimi precedenti per gravi reati contro il patrimonio e la persistenza di stimoli criminogeni, in linea con la giurisprudenza che richiede una valutazione concreta della maggiore pericolosità sociale; inoltre, per la recidiva reiterata non è necessaria una previa declaratoria di recidiva semplice. Il ricorso dell'altro imputato è stato parimenti dichiarato inammissibile: la determinazione della pena entro il range edittale è discrezionale e, quando la pena è inferiore alla media edittale, può essere sorretta anche da motivazione sintetica; nel caso concreto la corte aveva indicato la professionalità del sistema di ricollocazione dei veicoli e le modalità omogenee dei singoli episodi, sicché la motivazione sul quantum era stata ritenuta sufficiente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
norma invocata per denunciare violazione di legge in tema di trattamento sanzionatorio
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
norma invocata per dedurre nullità o inosservanza di norme processuali sulle notificazioni e sulla recidiva
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma invocata per censurare la motivazione della sentenza impugnata
art. 161 c.p.p.
in caso di impossibilità di notificare al domicilio dichiarato o eletto, è legittima la notifica al difensore; non è richiesto che l'ufficiale giudiziario svolga ulteriori accertamenti per rintracciare il destinatario
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena e di valutazione della capacità a delinquere, utilizzabili anche per motivare recidiva e quantum di pena
art. 648, primo comma, c.p.
fattispecie di ricettazione, reato base per la pena irrogata
art. 616, comma 1, c.p.p.
condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 36479 del 04/07/2014
precedente richiamato sul fatto che, se la notifica al domicilio è impossibile, l'ufficiale giudiziario può notificare al difensore senza ulteriori ricerche
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini
per la recidiva reiterata è sufficiente che al momento del reato vi siano più sentenze definitive per precedenti reati, con specifica motivazione, senza necessità di previa recidiva semplice
Massime di principio
- Il verbale di elezione o dichiarazione di domicilio, una volta formato, fa piena prova fino a querela di falso; la sua contestazione non può essere veicolata con una mera doglianza di legittimità.
- Se la notificazione al domicilio eletto o dichiarato risulta impossibile, l'art. 161, comma 4, c.p.p. consente la notificazione al difensore senza che l'ufficiale giudiziario debba svolgere ulteriori ricerche anagrafiche o sul territorio.
- La recidiva non può essere trattata come un mero status formale: il giudice deve valutare in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., il rapporto tra i precedenti e il nuovo fatto, verificando se i precedenti siano sintomatici di una perdurante inclinazione a delinquere.
- La motivazione sull'applicazione della recidiva è sufficiente quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, della prosecuzione di un percorso criminoso già avviato e della maggiore pericolosità sociale desunta dai precedenti.
- Per la recidiva reiterata non è necessaria una previa declaratoria di recidiva semplice: basta che, al momento del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per fatti precedenti, con adeguata motivazione.
- La graduazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito; se la pena è contenuta o inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Quando il giudice individua una modalità criminosa professionale o seriale, tale dato può legittimare sia la misura della pena base sia gli aumenti per i reati satellite nel quadro della continuazione.
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