Cassazione Penale, Sentenza n. 18552/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate deducendo: vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) sul giudizio di credibilità delle parti e dei testimoni; travisamento e omessa valutazione di prove documentali e peritali (in particolare una lettera dell'01/2021 e una consulenza tecnica del 2023) che, secondo la difesa, dimostravano una controversia civilistica preesistente e la legittimità o ragionevolezza della pretesa dei Ventre (usucapione, datio in solutum o simulazione di vendita); errore di qualificazione giuridica (sostenevano che i fatti dovessero essere qualificati al più come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, minaccia o violenza privata e non come estorsione) perché mancava l'elemento soggettivo del profitto ingiusto e l'idoneità univoca degli atti a conseguire la traslazione patrimoniale; mancata indicazione della prognosi di realizzazione dell'evento nella forma tentata; contestazione del riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico per le lesioni come duplicazione sanzionatoria; impugnavano infine la quantificazione della pena e la valutazione comparativa di aggravanti e attenuanti. I ricorrenti inoltre hanno prodotto motivi nuovi fondati su una sentenza civile sopravvenuta (Tribunale civile Napoli n.24373/2024) che, a loro dire, avrebbe confermato la fondatezza della loro pretesa proprietaria/usucapione.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 24/04/2026, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che le censure relative alla motivazione e alla valutazione delle prove fossero infondate: i giudici del merito (Tribunale e Corte d'appello) hanno fornito una ricostruzione coerente e non manifestamente contraddittoria della vicenda, appoggiata su dichiarazioni della persona offesa, di testimoni oculari e su elementi di riscontro clinico; la nozione di 'doppia conforme' ha consentito di esaminare congiuntamente le due sentenze di merito. La Corte ha confermato che le minacce e la violenza erano idonee e dirette, in modo non equivoco, a costringere la persona offesa a non esercitare il proprio diritto di accesso/proprietà sui box, con conseguente profitto ingiusto per gli imputati, integrando così il tentativo di estorsione; ha altresì ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico per le lesioni; ha escluso che la sentenza civile sopravvenuta potesse far venir meno la valutazione penale compiuta dai giudici del merito; ha infine ritenuto legittima la determinazione della pena e del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; utilizzato per inquadrare le doglianze (lett. b ed e) relative a inosservanza di norme e vizi della motivazione). La Corte ha valutato i motivi alla luce di quanto previsto dall'articolo, dichiarandoli inammissibili o infondati.
art. 629 cod. pen.
Norma che punisce il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi (minacce/violenza idonee e dolo finalizzato al profitto ingiusto) nella forma tentata.
art. 56 cod. pen.
Disciplina del tentativo; la Corte ha ritenuto che gli atti posti in essere fossero idonei e diretti, in modo univoco, alla realizzazione dell'evento illecito (appropriazione dei box), giustificando la qualificazione come tentata estorsione.
art. 610 cod. pen.
Norma sulla violenza privata/minaccia; richiamata nella discussione sulla corretta qualificazione del fatto. La Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione estorsiva rispetto a forme meno gravi quando è presente il fine di profitto ingiusto.
art. 393 cod. pen.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone; la difesa aveva proposto questa qualificazione alternativa, ma la Corte ha ritenuto che le condotte fossero finalizzate all'appropriazione e quindi integrassero l'estorsione tentata.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sul valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa e dei soggetti coinvolti. La Corte ha richiamato il principio che il giudice di merito può ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa se non emergono manifeste contraddizioni, senza obbligo di riscontri esterni.
art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante del nesso teleologico fra violenza e reato; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante alle lesioni quando queste sono commesse nell'ambito della violenza finalizzata a realizzare l'estorsione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza operato dai giudici del merito e proporzionata la pena irrogata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende per i ricorrenti inammissibili; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è sindacabile nel merito la valutazione della credibilità e della rilevanza delle prove fatta dai giudici di merito salvo che emerga una manifesta illogicità o contraddizione nelle motivazioni.
- La cosiddetta 'doppia conforme' (motivazione di appello che si salda a quella di primo grado) consente alla Cassazione di leggere congiuntamente le due sentenze come un unico corpo motivazionale; censure ripetute vanno quindi fondate su vizi macroscopici.
- Per qualificare una condotta come tentata estorsione occorre che minacce o violenza siano idonee e univocamente dirette a ottenere un profitto ingiusto; la mera esistenza di una controversia civilistica non esclude di per sé la rilevanza penale se la condotta è finalizzata a costringere la vittima.
- La presenza di documenti o sentenze civili sopravvenute può essere rilevante ma non determina automaticamente l'irrilevanza delle valutazioni penali già svolte, specie se i giudici di merito hanno valutato la totalità degli elementi e motivato la decisione.
- L'aggravante del nesso teleologico per le lesioni sussiste quando le lesioni siano conseguenza della violenza posta in essere per realizzare il reato fine; non si tratta automaticamente di duplicazione sanzionatoria.
- Contestazioni sulla motivazione che mirino solo a chiedere una diversa interpretazione delle stesse prove (valutazione della persuasività) sono generalmente inammissibili in cassazione.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è insufficiente o illogica, o la pena manifestamente sproporzionata rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
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