Sentenza n. 1549/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che, a seguito dell’atto transattivo intervenuto tra le parti, era venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione. Considerata la mancata costituzione del Comune e la richiesta della ricorrente, non sono state liquidate spese di lite.
Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente con cui è stata ordinata la rimozione di un cartello, di un lucchetto e di ogni altro elemento e la riconsegna al Comune di una porzione di area delimitata da recinzione metallica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente del Comune, deducendo l’assenza dei presupposti per il suo esercizio. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, poiché le parti avevano concluso un atto transattivo.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
"improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse"
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto dell’interesse concreto e attuale alla decisione, anche per effetto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, se non emergono elementi contrari e il venir meno dell’interesse è collegato alla definizione della controversia, è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità.
- La mancata costituzione dell’amministrazione resistente e la richiesta della parte ricorrente possono giustificare la compensazione sostanziale delle spese mediante la formula nulla sulle spese.
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