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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40877/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma dell'accusa e della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La ricorrente lamentava: 1) che le donazioni e le alienazioni di beni aziendali (a favore della sorella e terzi) fossero motivate dalla volontà di continuare l'attività di famiglia e non dal dolo di depauperare i creditori; che, inoltre, in base agli artt. 2558 e 2559 c.c. il donatario rispondeva dei debiti del ramo d'azienda; contestava poi la qualificazione e la prova relativa a specifici mezzi (trattore, autocisterna, attrezzatura, tre autocarri). 2) che per la bancarotta fraudolenta documentale mancasse il dolo specifico richiesto dall'art. 216 l. fall. (la mancata tenuta delle scritture sarebbe dovuta a trascuratezza e alla cessazione dell'attività dal 2008).

La decisione

La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha respinto il primo motivo ritenendolo inammissibile o infondato: la donazione e le alienazioni hanno comunque ridotto la garanzia dei creditori e, quanto ai singoli beni, la loro rilevanza è configurabile anche se l'alienazione è avvenuta prima del fallimento. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha dato adeguata motivazione circa il dolo specifico richiesto per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, primo comma, n. 2, prima ipotesi), quindi la condanna sotto tale profilo è stata annullata. La sentenza è annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e il giudizio rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare

    Distinzione tra la prima ipotesi (omissione/sottrazione di scritture contabili) che richiede dolo specifico (scopo di ottenere un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori) e la seconda ipotesi (tenuta confusa delle scritture) che richiede solo dolo generico (consapevolezza che la tenuta rende impossibile la ricostruzione). La sentenza ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia dimostrato il dolo specifico per la fattispecie contestata.

  • artt. 2558 e 2559 cod. civ.

    Richiamati dalla difesa per sostenere la responsabilità del donatario per i debiti del ramo d'azienda; la Corte ha osservato che, anche se il donatario poteva concorrere alla garanzia dei creditori, la trasferenza ha comunque costituito depauperamento del patrimonio della fallita, rilevante penalmente.

  • artt. 125 e 192 cod. proc. pen.

    Invocati dalla ricorrente con censure procedurali e di motivazione; la Corte di legittimità ha ritenuto la deduzione connessa alla disciplina civilistica inammissibile laddove non prospettata in appello e comunque manifestamente infondata rispetto al problema del depauperamento dei creditori.

  • art. 116 legge fallimentare

    Richiamato nella doglianza difensiva; la Corte non ha ritenuto che le circostanze dedotte escludessero la rilevanza penale dei trasferimenti di beni rispetto alla pregiudizialità per i creditori.

Massime di principio

  • La donazione o l'alienazione di beni aziendali può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale se comporta un depauperamento idoneo a pregiudicare i creditori, anche quando il donatario risulti civilisticamente concorrente nella garanzia dei debiti.
  • La data della trasferenza (anche anni prima del fallimento) non esclude automaticamente la rilevanza penale: atti distrattivi assumono rilievo anche se posti in essere prima della dichiarazione di fallimento.
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale è essenziale distinguere quale comma/forme si contestino: se si aggredisce l'omessa o falsificata tenuta delle scritture secondo la prima ipotesi è necessario provare il dolo specifico (intento di recare danno ai creditori o di procurare un ingiusto vantaggio); se si assume la confusione della contabilità è sufficiente il dolo generico (consapevolezza della impossibilità di ricostruire le vicende).
  • Se la motivazione del giudice d'appello non esplicita la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla norma (es. dolo specifico), la Cassazione annulla limitatamente a quella parte della sentenza e dispone il rinvio per nuovo giudizio.
  • Questioni di diritto civile non sollevate in appello o non adeguatamente sviluppate sono frequentemente considerate inammissibili in Cassazione e possono essere valutate manifestamente infondate se contraddette dalla ricostruzione probatoria.
  • La specificazione degli elementi descrittivi di beni (marca, data acquisto, prezzo) può essere sufficiente a reggere la contestazione anche in assenza del numero di targa, se la fattispecie è altrimenti individuabile.

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