Cassazione Penale, Sentenza n. 27561/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo: Esposito ha denunciato (1) omissione della declaratoria di prescrizione per i reati contestati ai capi 2-7, (2) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità penale, (3) mancato proscioglimento ex art. 131-bis c.p. e (4) trattamento sanzionatorio. Mineo ha dedotto (1) carenza di risposta ai motivi di gravame, (2) erronea affermazione di responsabilità fondata solo su intercettazioni telefoniche, (3) vizio nella qualificazione della recidiva e (4) errato bilanciamento delle circostanze attenuanti/agggravanti.
La decisione
Per Esposito: il primo motivo è ritenuto fondato perché le condotte sono state riqualificate ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 e commesse nel gennaio 2013; il termine di prescrizione di 7 anni e mezzo previsto dagli artt. 157 ss. c.p. era quindi già maturato alla data della decisione della Corte d'appello. La sentenza è annullata senza rinvio nei confronti di Esposito perché i reati sono estinti per prescrizione. Per Mineo: il ricorso è dichiarato inammissibile perché si limita a riproporre censure già valutate e superate in appello senza fornire critica argomentata rispetto al provvedimento impugnato; conseguentemente Mineo è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
DPR n. 309/1990, art. 73 comma 5
La Corte ha riqualificato le ipotesi di reato secondo il comma 5 di tale disposizione, con effetto sulla determinazione della pena e quindi sul calcolo dei termini di prescrizione
Codice Penale, artt. 157 e ss.
Applicati per stabilire il termine di prescrizione (7 anni e mezzo) in relazione alle condotte riqualificate; la prescrizione era già maturata alla data della decisione di appello per Esposito
Codice Penale, art. 131-bis
Richiamato dal ricorrente Esposito come possibile causa di proscioglimento ma il profilo è stato assorbito dal riconoscimento della prescrizione; la Corte non è pervenuta a un proscioglimento fondato su questa norma in quanto non necessario
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende; invocata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a carico di Mineo per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto a tipologia di reato con pena inferiore può incidere sul calcolo della prescrizione: verificare sempre la data della condotta e la pena applicabile per valutare l'estinzione per prescrizione.
- In Cassazione i motivi che si limitano a ripetere le censure già formulate in appello senza una critica argomentata al provvedimento impugnato sono inammissibili; è necessario indicare specificamente perché la motivazione del giudice di merito sarebbe errata e decisiva.
- Le intercettazioni telefoniche possono costituire base probatoria valida se la motivazione di merito ne giustifica la attendibilità e la valenza probatoria; la sola affermazione apodittica non è sufficiente per cassare la decisione.
- La qualificazione della recidiva incide non solo sulla determinazione della pena ma anche sul computo dei termini di prescrizione: l'aumento di pena per recidiva può rendere non prescritti reati che altrimenti lo sarebbero.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò va previsto nel valutare il rapporto costi/benefici del ricorso
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