Cassazione Penale, Sentenza n. 37766/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vespucci ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena da espiare relativa a condanne per reati commessi fino a gennaio 2013 e dichiarati in continuazione esterna con altri reati. Il ricorrente ha contestato (1) la mancata valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di una memoria difensiva depositata l'8 aprile 2025; (2) la violazione dell'art. 125 c.p.p. e della giurisprudenza di legittimità, sostenendo che anche le pene già espiate devono essere inserite nel cumulo per valutare il criterio moderatore ex art. 78 c.p. e per influire sul cumulo materiale e sui requisiti per eventuali benefici penitenziari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e generica, spiegando che l'omesso esame di una memoria difensiva può essere dedotto in cassazione solo se gli elementi trascurati sono specificamente indicati e hanno chiaro carattere di decisività. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la ratio del provvedimento impugnato: le pene indicate dalla difesa risultano tutte già interamente espiate prima di gennaio 2013 e, in tema di rapporto tra continuazione ed espiazione, lo scomputo può riguardare la sola parte di sanzione relativa ai reati commessi prima dell'esecuzione, secondo l'art. 657, comma 4, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Il principio invocato riguarda il dovere del giudice di motivare e di considerare gli atti difensivi; la Corte ha precisato che in cassazione l'omessa risposta a memorie può essere censurata solo se le argomentazioni omesse sono specifiche e decisive e sono state adeguatamente indicate nel ricorso.
art. 78 cod. pen.
Riguarda il criterio moderatore nella determinazione della pena. La difesa sosteneva che l'inclusione di pene già espiate poteva influire sul calcolo moderatore; la Corte ha ritenuto però che, dato che le pene erano già interamente espiate prima della commissione dei reati successivi, l'inclusione non era pertinente alla decisione impugnata.
art. 657, comma 4, c.p.p.
La disposizione è stata richiamata per affermare che lo scomputo della detenzione cautelare o delle pene già espiate può riguardare solo la parte della sanzione attinente a reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione della pena; tale regola è stata applicata quale limite allo scomputo richiesto dal ricorrente.
Massime di principio
- La mancata considerazione di una memoria difensiva dal giudice di merito può essere denunciata in Cassazione solo se il ricorso individua con precisione le argomentazioni omesse e dimostra la loro chiara decisività rispetto al provvedimento impugnato.
- In materia di esecuzione e cumulo delle pene, le pene già interamente espiate prima della commissione di reati successivi non vengono automaticamente riaperte o reinserite nel cumulo salvo che sia dimostrato un concreto e rilevante effetto sul calcolo della pena attuale o sui benefici; il ricorrente deve specificare l'interesse effettivo all'inclusione.
- Lo scomputo a favore del condannato, secondo l'art. 657, comma 4, c.p.p., è limitato alla porzione di sanzione relativa a reati commessi prima dell'esecuzione: non è corretto chiedere l'inserimento di pene già esplicate se queste sono anteriori e non incidono sulla soglia temporale o sul cumulo rilevante.
- Per ottenere l'inclusione di pene già espiate nel cumulo al fine di influire su benefici o sul criterio moderatore ex art. 78 c.p., il difensore deve dimostrare concretamente come tale inclusione modifichi il trattamento esecutivo o la maturazione dei requisiti per i benefici.
- Ricorsi ripetuti e formulati in modo confuso o aspecifico su questioni già risolte dalla giurisprudenza corrente hanno elevata probabilità di essere dichiarati inammissibili e di comportare condanne alle spese e all'ammenda.
Testo integrale
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