Sentenza n. 1148/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Questore di Cagliari, notificato l’8 ottobre 2024, di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza, fondato sul giudizio di inaffidabilità derivante dal fatto che, nel corso di controlli delle Forze dell’Ordine, sarebbe stato trovato più volte in compagnia di persone gravate da precedenti di polizia per reati anche gravi. Ha dedotto violazione degli artt. 97 e 3 Cost., degli artt. 39 e 43 r.d. n. 773/1931 e degli artt. 3, 7, 8, 10, lett. b), e 22 ss. l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza e parzialità dell’istruttoria, illogicità, incongruità e insussistenza dei presupposti, sproporzione e irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato che la mera compresenza, in controlli risalenti, con soggetti controindicati potesse fondare una prognosi di inaffidabilità senza una valutazione della propria condotta di vita e personalità e senza elementi sufficienti a dimostrare un concreto rischio di abuso delle armi. Il ricorrente aveva inoltre depositato una memoria di replica il 2 settembre 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la memoria di replica del 2 settembre 2026: non era stata depositata una memoria difensiva avversaria cui replicare e lo scritto non rispettava neppure il termine di trenta giorni previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto l’ampia discrezionalità cautelare dell’autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità nell’uso e nella custodia delle armi, precisando che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma può sindacarla per travisamento dei fatti o manifesta illogicità. Tale discrezionalità deve tuttavia essere esercitata con ragionevolezza e proporzionalità e sulla base di una prognosi attendibile. Nel caso concreto, il decreto richiamava in modo generico e assertivo controlli e frequentazioni con soggetti controindicati, senza circostanziare adeguatamente gli episodi; tale carenza impediva di verificare la reale inaffidabilità e di consentire all’interessato di chiarire le ragioni della compresenza e i rapporti con le persone coinvolte. Il vizio di motivazione è stato ritenuto assorbente. Il TAR ha quindi annullato il decreto, salva l’ulteriore attività dell’Amministrazione. Spese e onorari sono stati compensati.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Gli artt. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevedono una serie di ipotesi in cui è escluso che possa essere concessa la licenza di portare armi, al di fuori delle quali residua comunque un ampio margine di apprezzamento per le valutazioni della Pubblica amministrazione.
Al di fuori dei casi di esclusione espressamente previsti, l’autorità di pubblica sicurezza conserva un ampio potere discrezionale di valutare l’affidabilità del richiedente; la valutazione ha carattere cautelare e mira a prevenire abusi.
art. 73, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Il Collegio esclude altresì di poter qualificare la memoria depositata dal ricorrente il 2 settembre 2026 come memoria “ordinaria”, non rispettando il termine per il deposito di trenta giorni previsto dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a..
Una memoria non può essere trattata come ordinaria se depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.; inoltre, una memoria di replica presuppone il deposito di una memoria difensiva avversaria cui replicare.
Massime di principio
- Il diniego o il divieto in materia di porto e detenzione di armi ha natura cautelare: non occorre dimostrare un abuso già avvenuto, ma l’inaffidabilità deve fondarsi su circostanze di fatto idonee a sostenere una prognosi attendibile di rischio di abuso.
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità nell’uso delle armi non esclude il controllo giurisdizionale per travisamento dei fatti e manifesta illogicità, né l’obbligo di esercitare il potere secondo ragionevolezza e proporzionalità.
- Il richiamo generico a frequentazioni o compresenze con soggetti controindicati non è sufficiente a motivare il diniego della licenza quando gli episodi non sono descritti con dettagli che consentano di identificarli e di chiarirne il contesto e i rapporti tra le persone coinvolte.
- La memoria di replica presuppone una memoria difensiva di parte avversa cui replicare; in mancanza di tale presupposto non può essere ammessa come replica e, se depositata oltre il termine di trenta giorni, non può essere riqualificata come memoria ordinaria.
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