Sentenza n. 66/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 212/2024, depositata in data 18/06/2024 nel giudizio avente numero di R.G. 493/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nella fase commissariale, della precedente sentenza di ottemperanza relativa al pagamento del bonus docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva già ottenuto una sentenza del TAR che ordinava al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, mediante il pagamento di euro 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, e che, in caso di persistente inadempimento, prevedeva l'intervento di un commissario ad acta. Con istanza del 25 agosto 2025 il ricorrente ha rappresentato la mancata esecuzione della sentenza e l'inerzia del commissario, chiedendo l'adozione di ulteriori misure, anche mediante la sostituzione del commissario, nonché la liquidazione delle spese della nuova fase. Successivamente, con istanza del 19 gennaio 2026, ha comunicato che il 18 settembre 2025 il Ministero aveva corrisposto le somme dovute a titolo di bonus docente, dopo l'avvio della presente fase, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il pagamento intervenuto aveva comportato la completa ottemperanza del decisum oggetto del giudizio. Poiché l'adempimento era sopravvenuto dopo l'attivazione della nuova fase processuale, il Collegio ha posto le ulteriori spese a carico del Ministero, liquidandole in euro 350,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente. La sentenza ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di eseguirla.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa oggetto dell'ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato nella precedente sentenza di ottemperanza quale criterio per la corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme dovute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anche se l'adempimento interviene dopo l'avvio della fase processuale.
- Quando l'Amministrazione adempie solo dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza, le ulteriori spese della fase seguono la soccombenza virtuale e possono essere poste a suo carico, anche in caso di cessazione della materia del contendere.
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