Cassazione Penale, Sentenza n. 5560/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale nel decreto definitivo di confisca relativo a un appartamento in Palermo, sostenendo che l'immobile era stato acquistato con proprie risorse molti anni prima del decreto e non era nella disponibilità del proposto Zummo Francesco; ha invocato, richiamando l'art. 2-ter della legge n. 575/1965, che la confisca fosse illegittima e che occorreva rettificare l'atto.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che, sebbene formalmente formulata come richiesta di correzione di errore materiale, la domanda mirava in realtà a rimettere in discussione i presupposti di merito della confisca ormai definitiva. Il decreto di confisca era già stato reso definitivo da sentenza della Corte di Cassazione n. 7072/2022, perciò non erano ammissibili ulteriori valutazioni sui presupposti della misura ablativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2-ter, legge n. 575/1965
La ricorrente richiamava la normativa per sostenere l'irregolarità della confisca rispetto alla titolarità dell'immobile; la Corte ha però ritenuto che l'eccezione relativa alla titolarità avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di prevenzione e non mediante una richiesta di correzione materiale una volta che la confisca è divenuta definitiva.
Sentenza Corte di Cassazione n. 7072/2022
sentenza n. 7072 del 2022
La sentenza della Cassazione ha già respinto un precedente ricorso della stessa ricorrente rendendo definitiva la confisca; tale decisione produce efficacia di giudicato che impedisce una nuova rivalutazione dei presupposti della confisca con un procedimento per correzione di errore materiale.
Massime di principio
- Una istanza di correzione di errore materiale non può essere usata per rimettere in discussione i presupposti di merito di un provvedimento definitivamente giudicato.
- Se la confisca è divenuta definitiva per sentenza della Cassazione, le questioni sostanziali sulla titolarità o disponibilità del bene sono precluse salvo fatti nuovi che giustifichino una revoca specifica.
- Contestazioni sulla titolarità dell'immobile o sull'origine dei fondi devono essere sollevate e provate nel giudizio di prevenzione o nei gradi di giudizio ordinari prima della definitività della confisca.
- Proporre impugnazioni formalmente limitate a errori materiali ma in realtà dirette a ottenere la revoca di una misura definitiva può comportare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per abuso processuale.
- Prima di impugnare una confisca definitiva è utile verificare l'esistenza di precedenti decisionali (giudicato) e valutare rimedi straordinari o la presenza di nuovi elementi idonei a giustificare la revoca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5396/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5397/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5398/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5401/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5403/2023 del 08/02/2023
- Sentenza penale · 8 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5405/2023 del 08/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →