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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25575/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso chiamava in causa tre profili: 1) violazione di legge per non aver disposto la traduzione dell'imputato detenuto alle udienze successive a quella del 16/09/2019, quando egli aveva rinunciato a comparire solo per quella specifica udienza; 2) analoga omissione di traduzione nell'udienza di appello del 13/10/2022, nonostante l'imputato fosse ancora detenuto; 3) mancata risposta della Corte di appello alla richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata dalla difesa ai sensi degli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui la rinuncia dell'imputato detenuto a comparire permane fino a revoca espressa e che chi intende tornare a partecipare deve manifestare espressa volontà e chiedere la traduzione. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la rinuncia a comparire in primo grado non vale per il giudizio d'appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare lo stato di detenzione e disporre la traduzione per l'udienza del 13/10/2022; la mancata verifica e la mancata traduzione hanno determinato la nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Il terzo motivo è stato assorbito dal secondo. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Norma del reato contestato: la sentenza confermata aveva ritenuto Aversa responsabile per la cessione di hashish ai sensi di questa disposizione

  • Codice di procedura penale

    art. 178, comma 1, lett. c)

    La mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza d'appello configura una nullità di ordine generale ai sensi di questa norma; la Corte ha annullato la sentenza per tale vizio

  • Legge 24 novembre 1981 n. 689

    Riguarda la richiesta di sostituzione della pena detentiva presentata dalla difesa; la Corte territoriale non ha dato risposta, questione assorbita dall'accoglimento del vizio di nullità derivante dalla mancata traduzione

Massime di principio

  • La rinuncia dell'imputato detenuto a comparire a una specifica udienza permane fino a revoca espressa: se l'imputato vuole tornare a partecipare ha l'onere di manifestarlo esplicitamente e chiedere la traduzione
  • La rinuncia a comparire in primo grado non si estende automaticamente al giudizio di appello: il giudice d'appello deve verificare lo stato di detenzione e, se il detenuto non ha revocato la rinuncia o non ha chiesto di partecipare, comunque valutare se disporre la traduzione
  • La mancata verifica dello stato di detenzione e la conseguente omissione della traduzione in udienza d'appello comportano una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata
  • Se la difesa ha formulato richieste (es. sostituzione della pena) e la Corte non le ha esaminate per effetto di un vizio procedurale più grave, il rimedio praticabile è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio in cui quelle richieste dovranno essere valutate
  • Per evitare il vizio, il difensore deve documentare lo stato di detenzione e sollecitare espressamente la traduzione o la verifica da parte del giudice in ogni grado in cui la presenza dell'imputato sia rilevante

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