Cassazione Penale, Sentenza n. 25575/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso chiamava in causa tre profili: 1) violazione di legge per non aver disposto la traduzione dell'imputato detenuto alle udienze successive a quella del 16/09/2019, quando egli aveva rinunciato a comparire solo per quella specifica udienza; 2) analoga omissione di traduzione nell'udienza di appello del 13/10/2022, nonostante l'imputato fosse ancora detenuto; 3) mancata risposta della Corte di appello alla richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata dalla difesa ai sensi degli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui la rinuncia dell'imputato detenuto a comparire permane fino a revoca espressa e che chi intende tornare a partecipare deve manifestare espressa volontà e chiedere la traduzione. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la rinuncia a comparire in primo grado non vale per il giudizio d'appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare lo stato di detenzione e disporre la traduzione per l'udienza del 13/10/2022; la mancata verifica e la mancata traduzione hanno determinato la nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Il terzo motivo è stato assorbito dal secondo. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norma del reato contestato: la sentenza confermata aveva ritenuto Aversa responsabile per la cessione di hashish ai sensi di questa disposizione
Codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. c)
La mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza d'appello configura una nullità di ordine generale ai sensi di questa norma; la Corte ha annullato la sentenza per tale vizio
Legge 24 novembre 1981 n. 689
Riguarda la richiesta di sostituzione della pena detentiva presentata dalla difesa; la Corte territoriale non ha dato risposta, questione assorbita dall'accoglimento del vizio di nullità derivante dalla mancata traduzione
Massime di principio
- La rinuncia dell'imputato detenuto a comparire a una specifica udienza permane fino a revoca espressa: se l'imputato vuole tornare a partecipare ha l'onere di manifestarlo esplicitamente e chiedere la traduzione
- La rinuncia a comparire in primo grado non si estende automaticamente al giudizio di appello: il giudice d'appello deve verificare lo stato di detenzione e, se il detenuto non ha revocato la rinuncia o non ha chiesto di partecipare, comunque valutare se disporre la traduzione
- La mancata verifica dello stato di detenzione e la conseguente omissione della traduzione in udienza d'appello comportano una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata
- Se la difesa ha formulato richieste (es. sostituzione della pena) e la Corte non le ha esaminate per effetto di un vizio procedurale più grave, il rimedio praticabile è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio in cui quelle richieste dovranno essere valutate
- Per evitare il vizio, il difensore deve documentare lo stato di detenzione e sollecitare espressamente la traduzione o la verifica da parte del giudice in ogni grado in cui la presenza dell'imputato sia rilevante
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