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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34202/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'omologazione del proprio concordato preventivo; il tribunale aveva omologato il concordato dopo aver rigettato le opposizioni presentate da due società, tra cui la resistente. Su reclamo della sola resistente, la corte d'appello aveva però riformato il decreto e rigettato la domanda di omologazione per asserita non fattibilità giuridica del piano concordatario. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi avverso il decreto di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, la resistente ha dichiarato di aver rinunciato al controricorso perché, dopo la proposizione del reclamo/opposizione, le parti avevano stipulato una transazione contenente anche rinuncia all'opposizione al concordato; la ricorrente ha accettato tale rinuncia. La controversia è quindi diventata priva di oggetto quanto alla pretesa sostanziale originariamente fatta valere dalla resistente con l'opposizione al concordato.

La decisione

La Corte ha preso atto della transazione intervenuta tra le parti e della rinuncia della resistente all'opposizione/reclamo, con accettazione della ricorrente. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, rilevando che era venuta meno la ragione del reclamo originariamente proposto dalla resistente contro l'omologazione del concordato. In ragione dell'accordo intervenuto anche sulle spese, la Corte non ha pronunciato sul loro regolamento.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 3, L. fall.

    viene richiamato come base dell'opposizione proposta alla richiesta di omologazione del concordato preventivo

  • art. 131 L. fall.

    viene richiamato per affermare che, venuta meno la ragione del reclamo, il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, interviene una transazione tra le parti che comporti la rinuncia alla pretesa sostanziale oggetto dell'opposizione o del reclamo, la materia del contendere deve ritenersi cessata.
  • Quando l'atto impugnato trae origine da un reclamo proposto contro l'omologazione del concordato preventivo, la rinuncia sopravvenuta all'opposizione fa venir meno la ragione stessa del reclamo e giustifica la cassazione senza rinvio del decreto impugnato.
  • Se le parti raggiungono un accordo anche sulla regolazione delle spese, la Corte può non provvedere sul punto secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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