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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32361/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014, emesso nei confronti di un istituto autonomo case popolari per immobili destinati alla locazione. Il giudice tributario di merito ha ritenuto che gli alloggi fossero "alloggi sociali" e, quindi, esenti da IMU. La società ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: primo, ha sostenuto che gli alloggi assegnati dagli IACP non sono in generale esenti, ma al più soggetti alla detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201/2011, mentre l'esenzione varrebbe solo per gli alloggi sociali in senso tecnico; secondo, ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse affermato la natura di alloggi sociali senza adeguata prova; terzo, ha lamentato omessa motivazione in relazione alla censura sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, dichiarata assorbita dai giudici di merito. L'istituto resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità del giudizio di appello per mancata comunicazione dell'avviso di udienza al difensore e conseguente lesione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che l'esenzione IMU non riguarda tutti gli alloggi degli IACP, ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008, poiché solo tali unità sono equiparate all'abitazione principale a decorrere dal 1° gennaio 2014; poiché la CTR aveva accertato in fatto che gli immobili in causa presentavano tali caratteristiche, la pretesa tributaria era infondata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare il giudizio di merito sulla prova, non una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. in senso tecnico. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per carenza di interesse, essendo stati respinti i motivi che investivano il merito dell'imposizione. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. n. 201/2011

    comma 2, lett. b; comma 10

    L'esenzione IMU riguarda solo gli alloggi sociali che abbiano le caratteristiche del d.m. 22 aprile 2008; gli alloggi IACP non sono tutti esenti, ma solo quelli che rientrano nella nozione di alloggio sociale, mentre gli altri restano imponibili con il diverso regime previsto dalla norma.

  • L. n. 214/2011

    conversione del d.l. n. 201/2011

    Norma di conversione del regime IMU richiamato per individuare l'ambito dell'esenzione e della detrazione.

  • d.m. 22 aprile 2008

    Fissa i parametri per qualificare un immobile come alloggio sociale, rilevanti ai fini dell'esenzione IMU.

  • art. 10, comma 3, d.l. n. 47/2014

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sul regime degli alloggi sociali.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è utilizzabile per contestare il libero apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattenda la regola del prudente apprezzamento in presenza di prova legale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesti il modo in cui è stata valutata la prova.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre la nullità del giudizio per mancata comunicazione dell'avviso di udienza e lesione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia IMU, l'esenzione per gli alloggi degli IACP non opera in modo generalizzato per tutte le unità assegnate, ma solo per quelle che, in concreto, presentino i requisiti dell'alloggio sociale stabiliti dalla disciplina ministeriale di settore.
  • Quando la norma tributaria prevede un'esenzione collegata a una specifica qualificazione dell'immobile, il giudice deve verificare in fatto la ricorrenza dei requisiti tipizzati; la mera appartenenza dell'immobile a un ente pubblico non è sufficiente.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per criticare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; tale censura, se del caso, va ricondotta al vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia errato il riparto dell'onere probatorio, non quando si contesti l'esito dell'apprezzamento delle prove già acquisite.
  • Una censura sulla motivazione dell'atto impositivo diviene priva di interesse quando la decisione di merito sulla debenza del tributo viene comunque confermata sul punto decisivo dell'esenzione o dell'imponibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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