Cassazione Penale, Sentenza n. 24418/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 18/10/2024 che, a integrazione del dispositivo della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), aveva disposto la confisca per equivalente della somma di circa euro 434.524,00. Il ricorrente denunciava il vizio di motivazione e la illegittimità dell'integrazione del dispositivo mediante procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p., sostenendo che: (i) non sussistevano i presupposti per la correzione di un errore materiale de plano; (ii) la confisca per equivalente era stata disposta senza formale e valida richiesta del pubblico ministero nell'ambito dell'opposizione e quindi in assenza della domanda; (iii) vi era stata violazione del contraddittorio quando l'ordine di correzione era stato adottato de plano; (iv) la confisca per equivalente risultava inopportuna e sproporzionata alla luce della situazione fallimentare del ricorrente (attivo fallimentare già destinato e somme accantonate in favore dello Stato), nonché in contrasto con i principi che regolano i rapporti tra sequestro/confisca e fallimento e con la disciplina di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (evitare indubbia duplicazione del recupero a danno del fallimento e dell'Erario).
La decisione
La Corte di Cassazione (III Sez.) ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del 18/10/2024 sia il provvedimento del 02/07/2024 nella parte in cui disponevano la confisca per equivalente del profitto del reato tributario. La Corte ha concluso che: (i) non erano sussistenti i presupposti per l'utilizzo ex art. 130 c.p.p. per introdurre una nuova misura ablativa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento; (ii) la confisca per equivalente era stata disposta in assenza di una adeguata e valida richiesta del Pubblico Ministero e dei necessari presupposti materiali, considerato anche che parte delle somme era già risultata accantonata in favore dello Stato nell'ambito del fallimento; (iii) resta ferma la confisca diretta del profitto del reato già disposta con la sentenza ex art. 444 c.p.p. dell'08/02/2023. La Corte ha quindi annullato le ordinanze impugnate nella parte ablativa aggiuntiva.
Norme richiamate
Riferimento al patteggiamento: la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 ha disposto la condanna e la confisca diretta del profitto del reato; la corte ricorda i limiti dell'intervento successivo sul dispositivo di tale sentenza.
Non può essere utilizzato per correggere, de plano e dopo il passaggio in giudicato, l'omessa pronuncia ablativa nel patteggiamento al fine di introdurre nuove misure (come la confisca per equivalente); la correzione dell'errore materiale ha limiti e non autorizza l'aggiunta di disposizioni sostanziali non richieste.
art. 666, 667, 676 cod. proc. pen.
Regolano l'azione d'impugnazione avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione e gli strumenti per la tutela contro omissioni della pronuncia ablativa; in particolare l'art. 676 è lo strumento idoneo per rimediare all'omessa pronunzia ablativa in patteggiamento.
La confisca non opera per la parte corrispondente a quanto il contribuente si impegna a versare all'Erario; va evitata una duplicazione del recupero e occorre verificare se l'Erario ha già proceduto al recupero delle somme non versate.
Norma sostanziale del reato tributario contestato (delitto per il quale è stato patteggiato); costituisce il riferimento al profitto oggetto della confisca diretta.
Giurisprudenza della Corte (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, 'Zerri')
Principio richiamato sul rapporto tra sequestro penale funzionale alla confisca e fallimento: occorre circoscrivere l'entità del profitto confiscabile per non danneggiare le pretese concorsuali e per evitare indebita locupletazione dell'Erario.
Massime di principio
- Non è ammissibile ricorrere all'istituto della correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. per introdurre, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di patteggiamento, misure ablative sostanziali non contemplate originariamente: per l'omessa pronunzia ablativa va utilizzato l'istituto procedurale specifico (es. art. 676 c.p.p.).
- La confisca per equivalente richiede la presenza dei presupposti sostanziali e procedurali e, in particolare, una chiara richiesta del Pubblico Ministero; non può essere disposta d'ufficio dal giudice dell'esecuzione mediante correzione formale del dispositivo quando manchi la domanda e i presupposti materiali.
- Quando il soggetto è in stato di fallimento occorre valutare con particolare attenzione l'entità dell'attivo fallimentare e le somme già accantonate o destinate all'Erario: la confisca non deve arrecare pregiudizio alle pretese concorsuali né determinare una duplicazione del recupero a danno del fallimento o dell'Erario (art. 12-bis d.lgs. 74/2000).
- Il contraddittorio e la necessità di decisione in udienza sono requisiti essenziali prima di disporre integrazioni ablative rilevanti sul piano sostanziale; decisioni adottate de plano sul punto possono essere dichiarate abnormi e annullate.
- Per la difesa: in casi analoghi è fondamentale sollevare tempestivamente l'opposizione e chiedere la fissazione dell'udienza, evidenziando eventuali atti fallimentari e riparti che rendono non necessaria o sproporzionata ulteriore confisca per equivalente.
- Per l'accusa: prima di chiedere confisca per equivalente verificare e documentare i presupposti (assenza di misura diretta efficace, disponibilità di beni utili alla confisca, e non duplicazione rispetto a somme già recuperate dall'Erario) e formulare espressa richiesta nel contraddittorio.
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