Cassazione Civile, Ordinanza n. 22045/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascuna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per quanto emerge dal testo riportato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da prestazioni di trasporto effettuate a seguito del sisma in Sicilia del 1990. In un precedente giudizio il creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, opposto dal Comune e poi oggetto di ulteriori vicende processuali, nelle quali era stato affermato il coinvolgimento dell’amministrazione centrale. Successivamente il creditore ha agito contro Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Protezione civile, Ministero dell’interno e Comune di Siracusa per ottenere il pagamento del corrispettivo di ulteriori servizi di trasporto svolti in base a delibere comunali di ratifica del 1991. Il Tribunale ha accolto la domanda nei confronti della Presidenza, ritenendo operante un giudicato esterno sulla legittimazione passiva e imputando l’obbligazione all’amministrazione centrale sulla base dell’art. 16 d.P.R. n. 66 del 1981. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, escludendo il giudicato verso la Presidenza perché formatosi in altro processo tra parti diverse, e negando che l’art. 16 potesse fondare la responsabilità dell’amministrazione centrale per prestazioni effettuate oltre il periodo di emergenza. Il ricorrente principale ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno e violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 66 del 1981, sostenendo che eventuali vizi delle delibere comunali avrebbero potuto al più incidere sulla responsabilità del Sindaco, non sulla riferibilità passiva dell’obbligazione alla Presidenza del Consiglio. Il Comune ha proposto censure sovrapponibili. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla non opponibilità del giudicato alla Presidenza; il secondo perché riproponeva le tesi accolte dal Tribunale senza confutare la motivazione della Corte d’appello, fondata sull’oggettiva estraneità delle prestazioni al perimetro di imputabilità dell’art. 16, essendo intervenute oltre un anno e mezzo dal sisma e fuori dal periodo di emergenza. Il ricorso del Comune è stato inoltre dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo stato soccombente in appello se non sulle spese, profilo non specificamente censurato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non è opponibile nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al precedente processo; la sentenza invocata fa stato solo tra le parti del giudizio in cui è stata resa.
art. 16 d.P.R. n. 66 del 1981
La norma è letta come criterio legale di imputabilità delle obbligazioni assunte in occasione dell’emergenza, ma la responsabilità dell’amministrazione centrale è limitata agli interventi immediati e non può estendersi a prestazioni eseguite fuori dal periodo emergenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito.
- Il giudicato esterno è opponibile solo tra le parti del precedente giudizio e non può essere fatto valere contro soggetti che non vi hanno partecipato.
- Quando una norma speciale disciplina l’imputazione delle obbligazioni assunte in un contesto emergenziale, l’individuazione del soggetto passivo deve avvenire entro i limiti oggettivi e temporali posti dalla stessa norma; prestazioni rese fuori da tale perimetro non possono essere traslate contra legem su un’amministrazione diversa.
- Se la decisione di appello fonda il rigetto su una specifica ragione autonoma, il ricorso deve criticarla puntualmente; la mera ripetizione delle argomentazioni accolte dal primo giudice non è sufficiente.
- L’impugnazione proposta da un soggetto non soccombente in appello, salvo la parte sulle spese o altri capi specificamente lesivi, è inammissibile per carenza di interesse.
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