Sentenza n. 4854/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 3502/2022 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 9184/2021, pubblicata in data 20/06/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3502/2022, relativa al riconoscimento dell'anzianità del servizio non di ruolo e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3502/2022, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al computo dell'anzianità maturata per il servizio non di ruolo ai fini della progressione economica, con inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni dal 1° settembre 2005 e con condanna al pagamento di euro 8.518,34, oltre ratei di tredicesima e accessori. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il difensore antistatario non ha proposto autonomamente il ricorso per le spese di lite riconosciutegli per distrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, escludendo le spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, poiché il difensore antistatario è titolare di un autonomo credito e non aveva proposto il ricorso in ottemperanza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza per compiere gli atti necessari; il compenso commissariale è stato determinato in euro 800,00, se dovuto, a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore richiedente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
articolo 114, comma 4, lettera e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora in caso di ritardo o ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, il termine legalmente previsto per l'adempimento dell'amministrazione è inutilmente decorso e l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo, nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e porre il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Le spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario costituiscono un autonomo titolo di credito del difensore; pertanto, se quest'ultimo non propone il ricorso per l'ottemperanza, il giudice non può ordinare in tale giudizio l'esecuzione della parte del titolo relativa a quelle spese.
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