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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17763/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte processuale)

La controversia

La vicenda riguarda un giudizio di cassazione nel quale il ricorso originario era stato dichiarato improcedibile per mancato deposito, insieme al ricorso, delle sentenze di primo grado impugnate. Avverso tale ordinanza era stato poi proposto ricorso per revocazione. Nel corso del nuovo giudizio di cassazione, le parti hanno depositato una nota congiunta, sottoscritta personalmente da entrambe e autenticata dai rispettivi difensori, con cui la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la controparte ha accettato la rinuncia, con richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dalle parti e della relativa accettazione da parte della controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese, in applicazione dell'art. 391, comma 5, c.p.c., e ha precisato che, in caso di estinzione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il cd. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.

    richiamato per il precedente rilievo di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito delle sentenze di primo grado oggetto di impugnazione

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dalle parti, determina l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 391, comma 5, c.p.c.

    in presenza di accettazione personale della rinuncia da parte del controricorrente, la Corte non pronuncia sulle spese

  • art. 348-bis c.p.c.

    menzionato quale base dell'ordinanza di inammissibilità/improcedibilità resa in appello

  • art. 348-ter c.p.c.

    menzionato quale base dell'ordinanza di inammissibilità/improcedibilità resa in appello

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quando sia sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente e accettata personalmente dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude la necessità di una pronuncia sulle spese, se la controparte aderisce personalmente alla rinuncia.
  • In caso di estinzione del ricorso per cassazione non si applica il raddoppio del contributo unificato.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancato deposito degli atti/sentenze impugnati resta un antecedente processuale, ma può essere superata dall'estinzione del giudizio se interviene valida rinuncia accettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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