Sentenza n. 1238/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5484/2024, ha revocato i precedenti decreti autorizzativi e disposto la demolizione della cabina primaria e il ripristino dello stato dei luoghi a spese di E-distribuzione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto regionale deducendo: incompetenza, travisamento dei presupposti, sviamento e violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che la Regione non avrebbe potuto revocare provvedimenti autorizzativi già travolti dall'annullamento giurisdizionale della localizzazione dell'opera; eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà, perché il decreto avrebbe revocato i titoli autorizzativi ma, al contempo, li avrebbe utilizzati per fondare la responsabilità esclusiva della società; violazione o elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5484/2024, sul rilievo che tale pronuncia avrebbe imposto a Regione, Comune ed E-distribuzione di provvedere congiuntamente al ripristino, mentre il decreto regionale avrebbe posto demolizione e spese interamente a carico della società. La vicenda traeva origine dall'annullamento giudiziale della previsione urbanistica che aveva localizzato la centrale elettrica sui terreni privati e dalla successiva condanna alla restituzione del fondo previo ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa alla revoca in autotutela dei decreti autorizzativi, ritenendo che tale revoca costituisse attività meramente esecutiva delle precedenti sentenze, ormai passate in giudicato, che avevano annullato la localizzazione dell'opera. Ha rigettato le restanti censure. Il decreto è stato qualificato come provvedimento plurimotivato, sicché era sufficiente la legittimità autonoma di una delle ragioni poste a fondamento dell'atto. Quanto alla demolizione e al ripristino, il TAR ha interpretato la sentenza del Consiglio di Stato n. 5484/2024 nel senso che la solidarietà di Regione, Comune ed E-distribuzione riguardava il solo risarcimento dei danni, non anche l'obbligo solidale di ripristino. Per quest'ultimo, la sentenza aveva invitato ciascun soggetto a provvedere per la propria competenza: alla Regione spettava l'adozione degli atti amministrativi, mentre la rimozione dell'opera gravava sul responsabile dell'abuso, individuato in ENEL, cui è subentrata E-distribuzione, perché aveva realizzato, fruito e continuava a gestire la cabina. È stata quindi ritenuta legittima l'imputazione alla società delle attività di demolizione e ripristino e delle relative spese. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla revoca dei provvedimenti autorizzativi; il TAR ha tuttavia ritenuto inammissibile la censura perché la revoca costituiva attività esecutiva di precedenti pronunce di annullamento.
art. 21-nonies l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all'autotutela sui titoli autorizzativi; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità della relativa impugnazione.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente; il TAR non ha svolto una specifica applicazione della disposizione.
art. 2055 codice civile
La sentenza del Consiglio di Stato, richiamata dal TAR, aveva affermato la solidarietà passiva di Regione, Comune ed E-distribuzione limitatamente all'obbligazione risarcitoria, non rispetto all'obbligo di ripristino.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Richiamato nella ricostruzione dei precedenti giudizi quale base del potere di acquisizione sanante, senza costituire la disciplina direttamente applicata nella decisione impugnata.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione adotta un atto in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la parte dell'atto meramente esecutiva del decisum non può essere utilmente contestata come autonoma revoca o come esercizio discrezionale di autotutela, se il contenuto sostanziale è già imposto dalla pronuncia giurisdizionale.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, fondato su ragioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'atto; il rigetto delle censure riferite a tale ragione rende superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni.
- La solidarietà tra più soggetti responsabili dell'illecito, affermata ai fini del risarcimento del danno, non si estende automaticamente all'obbligo materiale di ripristino dei luoghi, quando la pronuncia giudiziale impone a ciascuno di provvedere per la propria competenza.
- Quando un'opera è stata realizzata e continua a essere gestita da un soggetto privato, l'obbligo di rimozione dell'opera e di ripristino dello stato dei luoghi può essere posto a carico del responsabile dell'abuso, anche se l'amministrazione conserva la competenza all'adozione degli atti amministrativi necessari.
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