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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 60 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugna l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 14/IT/013XXX/0000/P002 con cui era stata liquidata l'imposta di donazione e le imposte ipotecarie e catastali per il ri-trasferimento dell'immobile dal fiduciario (Y.R.E.H. S.A.) alla fiduciante (sig.ra C.). L'Ufficio sosteneva che il riacquisto della titolarità da parte del fiduciante costituisce un nuovo atto di trasferimento autonomamente imponibile, mentre la contribuente affermava che il ri-trasferimento era l'adempimento di un obbligo assunto nella scrittura fiduciaria del 2001 e che l'incremento patrimoniale si era già verificato a tale epoca, per cui non sussisteva una nuova capacità contributiva imponibile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto provato che il rapporto fiduciario risultava da scrittura privata con firme autenticate (2001) e che il ri-trasferimento del 2014 costituiva l'adempimento di un'obbligazione già esistente (pactum fiduciae), non un nuovo arricchimento o trasferimento imponibile. Perciò non è dovuta l'imposta di donazione né l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.275,00.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni)

    artt. 1, 56 e 57 e Tariffa allegata

    L'Ufficio ha invocato queste disposizioni per qualificare il ri-trasferimento come donazione soggetta ad imposta; la Commissione ha ritenuto che non sussisteva una nuova manifestazione di capacità contributiva imponibile, essendo il ri-trasferimento l'adempimento di un obbligo contrattuale già concretizzato economicamente in precedenza.

  • Art. 1351 c.c.

    Richiamato in riferimento al principio che il pactum fiduciae, se concerne immobili, deve risultare da atto scritto ad substantiam, alla stregua del preliminare; la scrittura privata con firme autenticate è stata ritenuta idonea a soddisfare tale requisito formale.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 23093/2019

    "Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti... l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae"

    La giurisprudenza di legittimità qualifica il negozio fiduciario come trasferimento formale vincolato da obblighi; ciò implica che il successivo ri-trasferimento, se derivante dall'adempimento di obblighi già assunti, non costituisce necessariamente un nuovo fatto imponibile.

  • Cass. civ. 9 maggio 2011, n. 10163; Cass. civ. 2 aprile 2009, n. 8024; Cass. civ. 25 maggio 2017, n. 13216 (giurisprudenza richiamata)

    La giurisprudenza richiamata conferma che il pactum fiduciae va qualificato e che, per i beni immobili, è necessaria la forma scritta ad substantiam; applicata al caso, questa dottrina ha sostenuto che l'atto del 2001 e le firme autenticate provano l'obbligo di reintestazione e l'assenza di nuovo arricchimento nel 2014.

Massime di principio

  • Se il ri-trasferimento da fiduciario a fiduciante è l'adempimento di un obbligo già assunto in un negozio fiduciario valido e documentato, non configura automaticamente una nuova donazione imponibile.
  • Per i pacta fiduciae relativi a beni immobili è necessaria la forma scritta ad substantiam (scrittura privata autenticata o atto pubblico); la presenza di tale forma rafforza la qualificazione del ri-trasferimento come adempimento e non come liberalità.
  • La verifica della capacità contributiva è centrale: se il vantaggio economico si è già realizzato anteriormente (es. all'atto di intestazione fiduciaria) non si può postulare un autonomo incremento patrimoniale al momento del ri-trasferimento.
  • In mancanza di un effettivo e nuovo arricchimento del destinatario del trasferimento non trova applicazione l'imposta di donazione né l'assoggettamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
  • Per l'Amministrazione: in presenza di atti fiduciari, accertare la documentazione originaria (contenuto, forma, autenticazione) e provare che il ri-trasferimento non sia semplicemente l'adempimento di obblighi precedenti prima di qualificare l'atto come nuova donazione imponibile.
  • Per il contribuente: custodire e produrre la scrittura fiduciaria originaria con ogni elemento formale (autenticazione, clausole di obbligo di reintestazione) per dimostrare l'assenza di nuovo profitto fiscale al momento del ri-trasferimento.

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