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Sentenza

Sentenza n. 2857/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo n. 1012/2025, che aveva disposto l’emissione della Carta del docente e l’accredito di € 2.000 e € 2.500, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo del 4 marzo 2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a emettere in loro favore la Carta del docente e ad accreditarvi, rispettivamente, € 2.000 e € 2.500, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui il diritto all’accredito era sorto sino all’effettiva attribuzione. Hanno dedotto il mancato adempimento del titolo, dopo la sua notificazione via PEC e l’inutile decorso del termine previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 dalla notificazione al Ministero. Ordina all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, pagando le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, su sollecitazione delle interessate, provvederà in via sostitutiva, entro i successivi sessanta giorni, il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega; l’incarico è obbligatorio e senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è inoltre condannato al pagamento della penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine sino all’effettivo pagamento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Spese a carico del Ministero: € 552, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione del 20 maggio 2026, agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo pec al Ministero, di cui è stata fornita prova.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo da eseguire è passato in giudicato e, dopo la sua notificazione, è inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione del 20 maggio 2026, agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo pec al Ministero, di cui è stata fornita prova.

    Il termine dilatorio per l’adempimento da parte dell’amministrazione decorre dalla notificazione del titolo e il suo inutile decorso consente di attivare l’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    Si deve, al riguardo, precisare che: a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);

    La disciplina sul commissario ad acta prevista per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme; l’incarico conferito a un dirigente dell’amministrazione è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Si deve altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore di parte ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta).

    In ottemperanza può essere disposta, su richiesta, una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dall’ordine di pagamento e destinata a operare fino al soddisfo o alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Massime di principio

  • L’esecuzione in ottemperanza di una condanna pecuniaria presuppone la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine per l’adempimento decorrente dalla sua notificazione all’amministrazione.
  • In caso di mancata esecuzione del titolo, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva, anche con facoltà di delega a personale competente della stessa amministrazione.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio, non rifiutabile né limitabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; se affidato a un dirigente della stessa amministrazione, può essere svolto senza compenso aggiuntivo in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere riconosciuta, su richiesta, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine fissato per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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