Cassazione Penale, Sentenza n. 22012/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27 settembre 2022 che aveva rigettato l'istanza di restituzione di beni mobili, immobili, crediti e conti correnti sequestrati (ad eccezione della quota societaria nella "Cinzia Saleri s.a.p.a."). Il difensore eccepiva contraddittorietà della motivazione rispetto alla consulenza tecnica allegata e ai verbali della Guardia di finanza, nonché la mancanza o contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato ascolto del consulente tecnico o all'assenza di perizia contabile
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione dovesse essere qualificato e convertito in opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato è un provvedimento del giudice dell'esecuzione (emesso senza udienza camerale). Ne è conseguita la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia (giudice competente per l'opposizione all'esecuzione). Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sulla richiesta di restituzione dei beni nel provvedimento impugnato dalla cassazione: il rimedio è stato riclassificato e trasferito al giudice competente
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato (concorso di persone nei reati) ai fini della confisca dei profitti illeciti; qui indicativa dei reati per i quali era stata disposta la confisca
art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000
Norma relativa a specifici reati fiscali per i quali è stata pronunciata la responsabilità penale e l'ordine di confisca del profitto
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca/emissione di misure reali, è prevista la facoltà di proporre opposizione all'esecuzione; di conseguenza un ricorso per cassazione volto ad impugnare un provvedimento dell'esecuzione deve essere qualificato e convertito in opposizione, con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente
Massime di principio
- Se si impugna un provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione (anche se formalmente emesso senza udienza camerale), il rimedio corretto è l'opposizione all'esecuzione ex art. 667 cod. proc. pen.; un ricorso per cassazione inidoneo può essere convertito in opposizione per preservare il diritto di impugnazione
- La qualificazione dell'impugnazione prevale sulla forma in cui è stata proposta (principio della conservazione degli atti e del favor impugnationis): il giudice può riclassificare l'impugnazione e trasmettere gli atti al giudice competente
- La conversione in opposizione non decide il merito della richiesta di restituzione: la questione sostanziale relativa a se procedere o meno alla restituzione dei beni va riesaminata dal giudice dell'esecuzione competente nell'ambito dell'opposizione
- Chi contesta la motivazione di un provvedimento di sequestro/confisca per contraddittorietà o per mancato ascolto di consulenti tecnici deve proporre le proprie contestazioni davanti al giudice dell'esecuzione con l'opposizione, allegando gli elementi probatori e chiedendo l'assunzione di prove tecniche se necessario
- In casi di misure reali e confische derivanti da reati fiscali o di riciclaggio, è importante proporre tempestivamente l'opposizione e curare che le censure processuali (es. mancata audizione del CTU) siano adeguatamente documentate per consentire al giudice dell'esecuzione una valutazione nel merito
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