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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24234/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iovino: tre motivi di ricorso - 1) presunta violazione del diritto al contraddittorio per mancata comunicazione al difensore del deposito delle conclusioni del P.M. in sede di rinvio in appello; 2) omessa comunicazione della fissazione delle udienze all'avv. Ilaria Criscuolo (nomina per il giudizio in Cassazione), con notifica fatta ad altra persona; 3) vizio di motivazione nella dosimetria della pena (non valutato adeguatamente lo stato di incensuratezza e duplicazione del giudizio di gravità). Borriello: unico motivo - vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mancata concessione della non menzione e mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria; sostiene che la Corte d'appello avrebbe potuto riconoscere d'ufficio le attenuanti ai sensi dell'art. 597 c.p.p. comma 5. Gaglione: unico motivo - vizio di motivazione per mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La decisione

Per Gaglione: ricorso accolto parzialmente; la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di merito limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione e dispone che, in presenza delle condizioni di legge, la non menzione sia riconosciuta. Per Borriello: ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ritiene che la questione delle attenuanti generiche fosse già stata ritenuta manifestamente infondata dalla Cassazione e quindi non poteva essere rinnovata in appello; altresì inammissibili le questioni sulla conversione e sulla non menzione; condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per Iovino: ricorso rigettato; la Corte sostiene che il processo in Corte d'appello si svolse in presenza con adeguate opportunità difensive (udienze del 12.10.2020 e 18.3.2021), che la nomina del difensore De Brita intervenne dopo lo svolgimento di alcune udienze e che le conclusioni del P.G. furono rese in udienza; quindi i motivi processuali risultano inammissibili o infondati; condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 166

    La norma è richiamata come fattispecie di reato imputata ad alcuni ricorrenti (capo c). La sentenza si limita a indicarne l'applicazione concreta nei confronti degli imputati senza svolgere interpretazioni di principio sulla norma stessa.

  • art. 597, comma 5, codice di procedura penale

    La norma consente alla Corte d'appello di riconoscere d'ufficio le circostanze attenuanti generiche. La Corte però osserva che tale potere non opera se la questione è preclusa per avere la Cassazione già dichiarato il motivo manifestamente infondato: in quel caso non è possibile riaprire il punto in sede di merito.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione formale di atti (es. deposito conclusioni P.M. o fissazione udienze) non determinerà automaticamente la nullità se il processo è stato comunque trattato in presenza e la parte ha avuto effettiva possibilità di partecipazione e difesa.
  • La nomina di un difensore successiva allo svolgimento di alcune udienze non obbliga a retroagire le notifiche già eseguite, purché nelle udienze precedenti vi sia stata effettiva tutela e rappresentanza (difensore delegato o presenza di altri difensori che non abbiano eccepito).
  • Se la Corte d'appello è silente su una richiesta rilevante (es. concessione della non menzione), la Cassazione può annullare senza rinvio la parte del provvedimento e disporre il riconoscimento del beneficio quando ricorrano le condizioni di legge: il mancato espresso esame può essere vizio annullabile.
  • Quando la Cassazione ha già ritenuto un motivo manifestamente infondato, la questione non può essere rilanciata in sede di rinvio in modo da aggirare la precedente valutazione; ciò comporta l'inammissibilità di nuovi simil-motivi già chiusi.
  • Il potere della Corte di appello di riconoscere attenuanti d'ufficio (art. 597, comma 5 c.p.p.) non è illimitato: non opera se il punto è stato definitivamente precluso da pronunce precedenti della Cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso comportano in genere condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, sanzioni a favore della Cassa delle ammende; pertanto il ricorso infondato o inammissibile può avere conseguenze economiche per il ricorrente.

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