Cassazione Civile, Sentenza n. 34649/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la sentenza di merito che aveva confermato l'accertamento sintetico per il 2008. I motivi principali erano: omissione di esame del fatto decisivo relativo alla mancata notifica del verbale di chiusura della verifica (presunta violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000); mancata considerazione della prova contraria costituita da una provvista esente (circa €398.000 da successione) idonea a spiegare gli incrementi patrimoniali e le spese di gestione; errata applicazione del redditometro (contestazione della mancata applicazione dei nuovi indici/del d.m. 24/12/2012) e della disciplina transitoria sugli incrementi patrimoniali (frazionamento in 1/5 per spese sostenute dal 2009 in poi). Sono poi invocate violazioni di norme processuali (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5) e di norme sostanziali (art. 38 d.P.R. 600/1973, art. 2697 c.c., art. 24 L. 7/1/1929 n.4, art. 12 L. 27/7/2000 n.212).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che attengono a questioni di diritto correttamente interpretate (tra cui l'applicazione della disciplina del "vecchio" redditometro al 2008) e ha dichiarato inammissibili i motivi che, nella fattispecie della "doppia conforme", riproponevano nelle conclusioni l'identico esame di fatto già compiuto dai giudici di merito senza indicare ragioni di fatto diverse. In particolare: la mancata notifica del verbale di chiusura non vizia l'accertamento se si tratta di verifica "a tavolino" basata su questionario (salvo ipotesi specifiche e salvo deduzione puntuale del concreto pregiudizio); la nuova disciplina del redditometro e i nuovi indici si applicano dalla generalità degli anni a partire dal periodo d'imposta 2009 per effetto delle norme transitorie; non è possibile in Cassazione rinnovare la valutazione del materiale probatorio e chiedere la riconsiderazione dei fatti se non è dedotto un travisamento rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 5.300,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per censurare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha richiamato il limite dell'art. 360 n.5 e la giurisprudenza sulla "doppia conforme": se giudici di merito sono conformi il ricorrente deve indicare la diversità delle ragioni di fatto altrimenti il motivo è inammissibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per presunta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte lo ha esaminato limitatamente agli aspetti di diritto, rigettando le censure quando l'interpretazione delle norme era conforme alla giurisprudenza
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
art. 12, comma 7, L. 27/07/2000, n. 212
La Corte precisa che la garanzia della consegna del verbale di chiusura e del termine dilatorio si applica principalmente alle verifiche svolte "in loco" nei locali aziendali; non opera, in generale, per gli accertamenti "a tavolino" nati da questionari, salvo casi particolari (es. tributi armonizzati) e salvo che il contribuente indichi concretamente le questioni che avrebbe sollevato in contraddittorio
art. 38, d.P.R. 600/1973
art. 38, d.P.R. n. 600/1973
Norma fondamentale sul redditometro; la Corte afferma che la versione modificata dall'art. 22 del d.l. 78/2010 (convertito) opera con riferimento ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era scaduto alla data di entrata in vigore, con efficacia pratica dal periodo d'imposta 2009; per il 2008 si applicano i criteri "vecchi" (compreso il frazionamento in quote 1/5 per investimenti)
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22 (conv. L. 122/2010)
d.l. 78/2010, art. 22, comma 1 (conv. dalla L. 122/2010)
Fonte della disciplina transitoria che limita l'applicazione della nuova procedura del redditometro ai periodi d'imposta dal 2009 in poi; la Corte ha confermato questa interpretazione
decreto ministeriale 24/12/2012 (redditometro)
Contiene i nuovi coefficienti/indici del redditometro; la Corte ha stabilito che tali coefficienti, per essere più favorevoli al contribuente, valgono comunque solo per i periodi cui si applica la nuova disciplina (dal 2009)
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova: il contribuente può produrre prova contraria, ma la valutazione dell'idoneità della prova compete al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo i limiti ristretti del travisamento
art. 24, L. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 24, L. 7/1/1929, n. 4
Citato dal ricorrente (richiesta di applicazione), ma la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione impedisse l'esame secondo i canoni già richiamati (in particolare rispetto alla natura dell'accertamento)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alle modalità di versamento e agli aspetti procedurali connessi alla liquidazione delle spese processuali
Massime di principio
- Se l'accertamento nasce da questionario (verifica "a tavolino"), la mancata notifica del verbale di chiusura non invalida automaticamente l'atto: il contribuente deve dimostrare concretamente quali profili avrebbe sollevato nel contraddittorio e il relativo pregiudizio
- Per gli anni anteriori al 2009 (es. 2008) si applica la disciplina del "vecchio" redditometro, compreso il frazionamento in quote costanti (1/5) degli incrementi patrimoniali; la nuova disciplina e i nuovi indici operano, per effetto della norma transitoria, a partire dal 2009
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito probatorio: le doglianze che si limitano a chiedere la rivalutazione delle prove sono inammissibili; è invece sindacabile l'erronea applicazione di norme di diritto o il travisamento macroscopico dei fatti
- Quando in appello e in primo grado si giunga a decisioni conformi (situazione della "\"doppia conforme\"") il ricorrente in Cassazione deve indicare le ragioni di fatto diverse su cui si fondano le decisioni; altrimenti i motivi che lamentano omesso esame di fatto sono inammissibili
- La prova che una somma è fiscalmente esente (es. eredità) può costituire prova contraria all'accertamento sintetico, ma la sua idoneità va valutata dal giudice di merito; in sede di legittimità occorre dimostrare un travisamento o un vizio di diritto
- Per questioni relative all'applicazione di norme transitorie (es. d.l. 78/2010) è essenziale verificare la data del periodo d'imposta e del termine di dichiarazione per stabilire quale disciplina sia applicabile
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