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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15117/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza per tre motivi: (1) censurava la ritenuta attendibilità della persona offesa Martino Daniela, sostenendo che le sue dichiarazioni erano contraddittorie e motivate da risentimento per mancati pagamenti di canoni e che la registrazione della conversazione era stata male interpretata; (2) contestava l'aumento di pena per continuazione relativo al reato satellite di minaccia grave, ritenendo che per la minaccia non aggravata si dovesse considerare la sola pena pecuniaria prevista dall'art. 612 c.p.; (3) deduceva carenza di motivazione nella determinazione della pena base, allegando che il Tribunale non aveva motivato e che la Corte d'appello aveva fornito sola motivazione apparente sulla congruità della pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato non consentito perché costituisce riesame di merito sulla valutazione della prova e della credibilità della persona offesa; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello esente da vizi e logicamente argomentata (anche con riferimento ai contenuti della registrazione e alla tempestività della querela). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha correttamente valorizzato l'aggravante (uso di un'accetta e gravità del comportamento) nell'aumento per continuazione, con motivazione adeguata. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la pena base come congrua e prossima al minimo edittale; non è richiesta motivazione matematica più dettagliata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile è stata rigettata perché la parte civile non ha fornito un apprezzabile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato il limite del giudizio di legittimità: sono ammissibili solo specifici vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà); le censura sulla valutazione della prova sono inammissibili come sindacato di merito.

  • art. 69 cod. pen.

    Usato in relazione alla determinazione della pena complessiva e alla valutazione dell'aumento per continuazione; la Corte territoriale ha esercitato valutazione di merito sorretta da motivazione.

  • art. 612 cod. pen.

    Richiamato in tema di minaccia (e distinzione tra minaccia semplice e minaccia aggravata); il ricorrente contestava che per il reato satellite si dovesse applicare solo la pena pecuniaria, ma la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nelle sue modalità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 541, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento ai criteri per la rifusione delle spese a favore della parte civile: è necessaria una partecipazione effettiva e un contributo apprezzabile alla decisione; l'assenza di attività difensiva rilevante giustifica il rigetto della richiesta.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure che implichino un nuovo apprezzamento della prova o della credibilità delle parti: tali questioni sono riservate al giudice di merito e possono essere censurate solo se vi è mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La presenza di aggravanti rilevanti (es. uso o esibizione di un'arma) può giustificare l'aumento della pena anche per reati collegati in continuazione, e la valutazione della gravità è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.
  • La quantificazione della pena, quando motivata con criteri di congruità riferiti alla personalità dell'imputato e all'entità del fatto, può essere ritenuta adeguata senza una dettagliata motivazione numerica, soprattutto se la pena è prossima al minimo edittale.
  • Per ottenere la rifusione delle spese a favore della parte civile è necessario che quest'ultima fornisca un contributo effettivo al processo; il mero deposito di conclusioni scritte e nota spese, senza attività istruttoria o dialettica, può impedire la condanna dell'imputato al rimborso.
  • Le registrazioni prodotte in giudizio devono essere valutate nel loro complesso dal giudice di merito; controversie sulla loro interpretazione costituiscono tipicamente materia di merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi estremi di motivazione.

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