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Sentenza

Sentenza n. 1898/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del rilascio del documento di viaggio per stranieri rifugiati alla figlia minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare dello status di rifugiata insieme alla figlia minore, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha negato il documento di viaggio richiesto per la minore, ritenendo insufficiente il consenso del padre perché privo di documento di identità, prova della paternità e autenticazione della firma. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. 251/2007, dell'art. 25 della direttiva 2004/83/CE, dell'art. 25, par. 1, della direttiva 2011/95/UE, dell'art. 28 della Convenzione di Ginevra, della legge n. 1185/1967 e del d.l. n. 69/2023, nonché degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990. La ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione avesse applicato illegittimamente la disciplina ordinaria del passaporto, fondata sull'assenso di entrambi i genitori, anziché la disciplina speciale del documento di viaggio per rifugiati. Ha inoltre dedotto che le carenze documentali poste a fondamento del diniego non erano state indicate nel preavviso di rigetto e che il provvedimento era viziato da errore sui presupposti, eccesso di potere e motivazione carente, illogica e apparente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto assorbente la censura di violazione di legge, rilevando che l'art. 24, comma 3, d.lgs. 251/2007 disciplina in modo autonomo e completo le cause di rifiuto o ritiro del documento di viaggio per rifugiati, individuandole tassativamente nei gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico. La mancanza o l'inadeguatezza dell'assenso dell'altro genitore non rientra tra tali cause ostative. La disciplina speciale, attuativa degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 28 della Convenzione di Ginevra e dall'art. 25 della direttiva 2011/95/UE, non può essere integrata mediante l'applicazione estensiva della legge n. 1185/1967, che regola il passaporto ordinario e richiede il consenso di entrambi i genitori per il passaporto del minore. Il documento di viaggio per rifugiati non è equiparabile, quanto al regime giuridico, al passaporto ordinario: esso garantisce la libertà di movimento a chi non può rivolgersi alle autorità del Paese d'origine e presenta uno statuto speciale, nel quale le uniche limitazioni ammissibili sono quelle eccezionali connesse alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico. Il TAR ha valorizzato anche la circostanza che la madre fosse l'unico genitore a esercitare in concreto la responsabilità genitoriale sul territorio nazionale, che la minore convivessse con lei e fosse annotata nel suo permesso di soggiorno. Le spese sono state compensate. La ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 251/2007

    "Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio."

    La disposizione disciplina autonomamente e compiutamente il documento di viaggio per rifugiati e prevede tassativamente quali cause di diniego o ritiro i gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico; non consente di aggiungere la mancanza dell'assenso dell'altro genitore.

  • art. 28 Convenzione di Ginevra

    Costituisce la fonte internazionale dello speciale diritto del rifugiato al documento di viaggio, recepito dall'art. 24 d.lgs. 251/2007.

  • art. 25 direttiva 2011/95/UE

    Riconosce il quadro sovranazionale relativo ai documenti di viaggio dei beneficiari della protezione internazionale e conferma la specialità della disciplina applicabile ai rifugiati.

  • l. 1185/1967

    Disciplina il rilascio e il ritiro del passaporto ordinario, compreso il consenso dei genitori per il passaporto del minore, ma non è applicabile al documento di viaggio speciale rilasciato al rifugiato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rilevante in relazione al preavviso di rigetto e alla contestazione della mancata indicazione delle specifiche carenze documentali; la decisione è stata tuttavia fondata sulla violazione sostanziale della disciplina speciale.

Massime di principio

  • Il documento di viaggio rilasciato al titolare dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 251/2007 è disciplinato da una normativa speciale, autonoma e completa, che non può essere integrata mediante l'applicazione della disciplina del passaporto ordinario prevista dalla legge n. 1185/1967.
  • Per il rilascio del documento di viaggio a un minore titolare dello status di rifugiato, la mancanza, l'inadeguatezza o l'irregolarità dell'assenso dell'altro genitore non costituisce causa ostativa prevista dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 251/2007.
  • Le cause di rifiuto o ritiro del documento di viaggio per rifugiati sono tassative e consistono nei gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico; non sono ammissibili integrazioni interpretative che introducano ulteriori limitazioni al diritto di movimento del beneficiario della protezione internazionale.
  • La disciplina dell'assenso di entrambi i genitori prevista per il passaporto ordinario del minore non può essere trasposta al documento di viaggio per rifugiati, che ha natura e funzione proprie e costituisce attuazione degli obblighi internazionali di protezione.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e speciale
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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