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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10981/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. In cassazione l'imputato ha dedotto, con un primo motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; con un secondo motivo ha censurato l'immotivata eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano sostanzialmente gli stessi temi già affrontati e respinti in appello, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo la Corte territoriale, la condotta, posta in essere in stato di ubriachezza, aveva molestato e creato allarme nei passanti, escludendo la particolare tenuità del fatto e giustificando la pena inflitta, peraltro solo di poco superiore al minimo e inferiore alla media.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte di appello aveva già motivato in modo puntuale il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., valorizzando l'idoneità della condotta a creare allarme e fastidio nei passanti e quindi la non occasionalità/non tenuità del fatto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la pena era stata congruamente determinata sulla base dell'allarme e del fastidio provocati, in una misura comunque prossima al minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    La disposizione è richiamata quale base della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione, ma presuppone la corretta qualificazione del fatto ai sensi della norma incriminatrice.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, per modalità concrete, abbia creato allarme e fastidio nei passanti ed esprima una disvalore non compatibile con la tenuità o occasionalità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, se del caso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01

    È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre i motivi di appello già disattesi, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della decisione impugnata e lamentando in modo generico carenze o illogicità motivazionali.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera reiterazione dei motivi di appello già respinti, se non contiene una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta, per concrete modalità esecutive, abbia prodotto allarme sociale o fastidio apprezzabile, segnalando un disvalore incompatibile con la minima offensività richiesta.
  • La valutazione di congruità della pena è censurabile solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; non basta dedurre in modo assertivo un'eccessività del trattamento sanzionatorio quando la pena sia stata motivata in relazione alle circostanze concrete e si collochi in prossimità del minimo edittale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale ordinaria è la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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