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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22865/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subìta dal 21/07/2011 al 26/10/2012 (custodia e arresti domiciliari) in relazione ad accuse di estorsione aggravata, tentata estorsione aggravata e sequestro di persona; la Corte di appello aveva respinto la domanda ritenendo che Gentile avesse concorso, con la sua presenza a incontri violenti/minacciosi, a determinare l'applicazione della misura cautelare

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini specificati, annullando l'ordinanza della Corte d'appello e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. La Cassazione ha rilevato che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale e che, sebbene il giudice della riparazione possa considerare fatti emersi nel processo, l'esclusione del diritto all'indennizzo per dolo o colpa grave può fondarsi solo su fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito. La Corte territoriale aveva invece motivato il rigetto sostenendo che la presenza ammessa da Gentile avesse agevolato l'azione minacciosa; la Cassazione ha ritenuto insufficiente e carente l'argomentazione perché le condotte minacciose/violente riferite dalla persona offesa erano state ritenute non provate nel giudizio di merito e la Corte d'appello non ha spiegato adeguatamente su quali elementi accertati si fondasse la qualificazione della presenza come connotata da dolo o colpa grave. Pertanto l'ordinanza è annullata e la causa rinviata per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 315 cod. proc. pen.

    termine per la proposizione dell'istanza di riparazione

    Usato per verificare la tempestività dell'istanza di Gentile (depositata il 31/01/2020 entro il termine previsto)

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo alla causa ostativa del "dolo o colpa grave" che preclude il diritto all'equo indennizzo; la Corte ha richiamato la necessità che tale elemento sia fondato su fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito

  • Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    sentenza richiamata nella motivazione

    Principio secondo cui il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e che l'indennizzo perde la sua funzione riparatoria se si esclude il diritto sulla base di condotte dolose o gravemente colpose non adeguatamente provate

  • Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Affermata l'autonomia del giudizio per la riparazione e la possibilità che, su base dello stesso materiale probatorio, si giungano a valutazioni diverse rispetto al processo di merito

  • Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013 (Trombetta)

    Ribadito che il giudice della riparazione utilizza parametri valutativi diversi e deve compiere una valutazione "ex ante" non coincidente con il giudizio penale

  • Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Il giudice della riparazione, nel riconoscere l'ostativa per dolo o colpa grave, deve attenersi a fatti "accertati o non negati" nel processo di merito

  • Giurisprudenza recente (es. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 Colandrea; Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021 Calzaretta)

    Conferma che il dolo o la colpa grave non possono essere dedotti da condotte che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate; tuttavia il quadro indiziario complessivo emerso nel processo non può essere ignorato

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: il giudice usa criteri diversi e valuta "ex ante" se l'imputato abbia con dolo o colpa grave concorso a dare causa alla misura cautelare
  • Per escludere il diritto all'indennizzo per dolo o colpa grave occorre fondare la decisione su fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito; non è sufficiente richiamare elementi che il processo penale ha ritenuto non provati
  • Le ammissioni del ricorrente possono essere valutate nel giudizio per la riparazione se concernono fatti anteriori alla misura cautelare e sono coerenti con il quadro indiziario, ma la mera presenza a condotte aggressive non costituisce automaticamente colpa grave: è necessario dimostrare il nesso causale o l'obbligo e la possibilità di impedire l'evento
  • Il giudice della riparazione deve motivare specificamente in che modo le condotte ritenute abbiano effettivamente "dato causa" o "concorso a dare causa" alla privazione della libertà, indicando elementi accertati che legittimino la qualificazione come dolo o colpa grave
  • Se la motivazione della corte territoriale è carente nel collegare i fatti accertati alla conclusione sull'ostatività della riparazione, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio
  • Per la difesa: documentare elementi che smentiscano il nesso causale tra la condotta del ricorrente e l'adozione della misura cautelare e sottolineare la non attendibilità o la non prova delle dichiarazioni della persona offesa; per l'attore/ricorrente: evidenziare la mancanza di fatti "accertati o non negati" che possano configurare dolo o colpa grave

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