Cassazione Penale, Sentenza n. 22865/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subìta dal 21/07/2011 al 26/10/2012 (custodia e arresti domiciliari) in relazione ad accuse di estorsione aggravata, tentata estorsione aggravata e sequestro di persona; la Corte di appello aveva respinto la domanda ritenendo che Gentile avesse concorso, con la sua presenza a incontri violenti/minacciosi, a determinare l'applicazione della misura cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini specificati, annullando l'ordinanza della Corte d'appello e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. La Cassazione ha rilevato che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale e che, sebbene il giudice della riparazione possa considerare fatti emersi nel processo, l'esclusione del diritto all'indennizzo per dolo o colpa grave può fondarsi solo su fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito. La Corte territoriale aveva invece motivato il rigetto sostenendo che la presenza ammessa da Gentile avesse agevolato l'azione minacciosa; la Cassazione ha ritenuto insufficiente e carente l'argomentazione perché le condotte minacciose/violente riferite dalla persona offesa erano state ritenute non provate nel giudizio di merito e la Corte d'appello non ha spiegato adeguatamente su quali elementi accertati si fondasse la qualificazione della presenza come connotata da dolo o colpa grave. Pertanto l'ordinanza è annullata e la causa rinviata per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 315 cod. proc. pen.
termine per la proposizione dell'istanza di riparazione
Usato per verificare la tempestività dell'istanza di Gentile (depositata il 31/01/2020 entro il termine previsto)
art. 314 cod. proc. pen.
Riferimento normativo alla causa ostativa del "dolo o colpa grave" che preclude il diritto all'equo indennizzo; la Corte ha richiamato la necessità che tale elemento sia fondato su fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
sentenza richiamata nella motivazione
Principio secondo cui il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e che l'indennizzo perde la sua funzione riparatoria se si esclude il diritto sulla base di condotte dolose o gravemente colpose non adeguatamente provate
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Affermata l'autonomia del giudizio per la riparazione e la possibilità che, su base dello stesso materiale probatorio, si giungano a valutazioni diverse rispetto al processo di merito
Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013 (Trombetta)
Ribadito che il giudice della riparazione utilizza parametri valutativi diversi e deve compiere una valutazione "ex ante" non coincidente con il giudizio penale
Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Il giudice della riparazione, nel riconoscere l'ostativa per dolo o colpa grave, deve attenersi a fatti "accertati o non negati" nel processo di merito
Giurisprudenza recente (es. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 Colandrea; Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021 Calzaretta)
Conferma che il dolo o la colpa grave non possono essere dedotti da condotte che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate; tuttavia il quadro indiziario complessivo emerso nel processo non può essere ignorato
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: il giudice usa criteri diversi e valuta "ex ante" se l'imputato abbia con dolo o colpa grave concorso a dare causa alla misura cautelare
- Per escludere il diritto all'indennizzo per dolo o colpa grave occorre fondare la decisione su fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito; non è sufficiente richiamare elementi che il processo penale ha ritenuto non provati
- Le ammissioni del ricorrente possono essere valutate nel giudizio per la riparazione se concernono fatti anteriori alla misura cautelare e sono coerenti con il quadro indiziario, ma la mera presenza a condotte aggressive non costituisce automaticamente colpa grave: è necessario dimostrare il nesso causale o l'obbligo e la possibilità di impedire l'evento
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente in che modo le condotte ritenute abbiano effettivamente "dato causa" o "concorso a dare causa" alla privazione della libertà, indicando elementi accertati che legittimino la qualificazione come dolo o colpa grave
- Se la motivazione della corte territoriale è carente nel collegare i fatti accertati alla conclusione sull'ostatività della riparazione, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio
- Per la difesa: documentare elementi che smentiscano il nesso causale tra la condotta del ricorrente e l'adozione della misura cautelare e sottolineare la non attendibilità o la non prova delle dichiarazioni della persona offesa; per l'attore/ricorrente: evidenziare la mancanza di fatti "accertati o non negati" che possano configurare dolo o colpa grave
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22833/2024 del 06/06/2024
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2024 del 06/06/2024
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22835/2024 del 06/06/2024
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2024 del 06/06/2024
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2024 del 06/06/2024
- Sentenza penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22841/2024 del 06/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →