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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23733/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di patteggiamento per omissione e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: il giudice del patteggiamento, pur avendo riconosciuto in astratto la ricorrenza delle condizioni per l'espulsione, non aveva effettuato alcuna valutazione concreta della pericolosità sociale del prevenuto né applicato le procedure previste dall'art. 86. La difesa dell'imputato invece deduceva difetto di motivazione in relazione alla mancata esplorazione di cause di non punibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da RYABI per genericità e limiti di impugnazione stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., confermando la validità del patteggiamento e l'applicazione della pena concordata; ha però accolto parzialmente il ricorso del Procuratore Generale rilevando che la sentenza ometteva qualsiasi valutazione concreta sulla pericolosità sociale e sui presupposti oggettivi per l'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Brescia per nuovo esame su quel punto. Inoltre è stata disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso (e la condanna alle spese per il procedimento di cassazione, come indicato).

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Stabilisce la misura di sicurezza dell'espulsione per reati connessi a stupefacenti; la Corte interpreta che, quando la misura è rilevante, il giudice deve motivare concretamente la valutazione della pericolosità sociale del condannato e i presupposti oggettivi per l'espulsione; l'omissione è vizio rimediabile in cassazione.

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Limita le impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento a determinati motivi; la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi generici dell'imputato perché esclusi dall'ambito di impugnazione previsto da questa norma.

  • art. 129 c.p.p.

    Riferito al proscioglimento per cause previste dalla legge; la Corte ha ritenuto che il giudice del patteggiamento ha escluso motivatamente l'applicabilità dei presupposti di proscioglimento previsti da tale norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la norma ritenendo non viziata da colpa la determinazione dell'inammissibilità e disponendo la sanzione pecuniaria prevista.

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione ex disciplina generale; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette il ricorso per cassazione per omissione di misura di sicurezza obbligatoria secondo la disciplina generale.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena (tra cui personalità, situazione familiare); la Corte richiama la necessità che la valutazione della pericolosità e delle condizioni personali debba essere concreta e comparativa, ponderando interesse generale alla sicurezza e interesse del singolo alla vita familiare.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento i mezzi di impugnazione sono limitati dall'art. 448 c.p.p.: motivi generici o non espressamente ammessi sono inammissibili.
  • Quando la legge prevede una misura di sicurezza obbligatoria (es. espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90), la mancata applicazione o la mancata motivazione concreta in merito alla pericolosità sociale è impugnabile, e la Corte può annullare la sentenza limitatamente a quel punto e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • Il giudice che omette di valutare concretamente la pericolosità sociale di un condannato straniero non adempie all'obbligo previsto dalla norma e la valutazione deve considerare i criteri di cui all'art. 133 c.p. (condizioni personali, familiari e altri fattori) in un bilanciamento fra sicurezza pubblica e interessi familiari del singolo.
  • La decisione in sede di patteggiamento comporta una verifica sintetica da parte del giudice limitata alle ipotesi consentite dall'art. 448 c.p.p.; tuttavia, omissioni riguardanti misure di sicurezza obbligatorie non rientrano in tale sindacato limitato e possono essere valutate secondo la disciplina ordinaria di cassazione.
  • Chi propone ricorso generico o manifestamente infondato contro una sentenza di patteggiamento può incorrere in inammissibilità e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).

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