Cassazione Civile, Ordinanza n. 32459/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un processo civile presupposto. La Corte d’appello aveva dapprima riconosciuto un indennizzo parametrato ai crediti accertati nel processo presupposto, applicando il limite di cui all’art. 2-bis, comma 3, della legge Pinto. In sede di opposizione, però, aveva ulteriormente contenuto la base di calcolo ritenendo che, ai fini della determinazione del valore della causa o del diritto accertato, dovessero essere considerati solo gli interessi e la rivalutazione maturati fino all’instaurazione del giudizio di merito, escludendo quelli maturati successivamente e sino alla sentenza che definì il processo presupposto. Le ricorrenti hanno censurato tale criterio, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che alla sorte capitale dovevano sommarsi anche interessi e rivalutazione fino al deposito della sentenza conclusiva del processo presupposto e che era erroneo il richiamo all’art. 10 c.p.c., norma estranea alla materia della quantificazione del valore economico della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondata la censura. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il credito per interessi è accessorio rispetto al capitale e deve essere considerato nel determinare la portata economica della controversia presupposta. Ha quindi affermato che, poiché la durata del processo non può essere posta a carico della parte vittoriosa, il giudice dell’equa riparazione deve tener conto degli interessi maturati sulla sorte capitale fino al deposito della sentenza che ha definito il processo presupposto. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 89/2001
richiamato come base del diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
"la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"
il limite massimo dell’indennizzo va rapportato al valore della causa o al diritto accertato, da determinarsi considerando anche gli interessi maturati sul capitale fino alla sentenza del processo presupposto.
art. 10 c.p.c.
la Corte esclude la sua pertinenza, osservando che è norma destinata a regolare la competenza e non la quantificazione del valore del diritto ai fini dell’equa riparazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, il parametro del "valore della causa" o del "diritto accertato" va determinato includendo anche gli interessi maturati sul capitale, in quanto credito accessorio a quello principale.
- Ai fini della liquidazione dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, non possono essere esclusi gli accessori del credito che siano maturati fino alla definizione del processo presupposto, perché la durata del processo non può gravare sulla parte vittoriosa.
- Il richiamo all’art. 10 c.p.c. è inconferente quando si discute del criterio di quantificazione economica della lite ai fini del limite massimo dell’indennizzo Pinto, trattandosi di disciplina diversa da quella della competenza.
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