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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 436/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il reclamo contro il decreto che aveva rigettato la sua istanza di permesso premio: sostiene che l'istanza, essendo stata presentata prima dell'entrata in vigore del d.l. n.162/2022, dovrebbe essere valutata secondo il previgente regime normativo; inoltre deduce l'assenza di elementi fattuali che dimostrino un'attualità del pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'applicazione della normativa sopravvenuta (d.l. 31/10/2022, n.162, conv. con L. 30/12/2022, n.199) ai procedimenti pendenti per effetto del principio "tempus regit actum" e della natura processuale delle norme sui benefici. Ha rilevato che l'istanza originaria e il reclamo non contenevano le nuove allegazioni richieste (adempimenti civili o impossibilità degli stessi, partecipazione al percorso rieducativo, iniziative a favore delle vittime, ecc.) e che le censure relative all'assenza di pericolosità attuale erano carenti di specificità rispetto al percorso logico dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162

    convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199

    La modifica dell'art. 4-bis ord. pen. e le disposizioni del d.l. 162/2022 si applicano ai procedimenti pendenti (anche se l'istanza era stata proposta anteriormente) per la natura processuale delle norme e in assenza di disciplina transitoria, conformandosi al principio tempus regit actum

  • art. 4-bis ordinamento penitenziario

    comma 1-bis e sue modifiche operate dal d.l. n.162/2022

    Le nuove previsioni richiedono specifiche allegazioni in ordine a obbligazioni civili derivanti dalla condanna, partecipazione al percorso rieducativo, iniziative a favore delle vittime e altri requisiti; la loro mancata allegazione può giustificare il rigetto dell'istanza

  • art. 1 d.l. n. 162/2022

    lett. a), n.2 (e relative disposizioni su benefici e requisiti)

    Individua e sostituisce parti del previgente regime, imponendo l'assenza di elementi ostativi e l'indicazione di specifici adempimenti e attività rieducative o riparatorie per ottenere il beneficio

  • principio "tempus regit actum"

    Principio per cui la normativa vigente al momento in cui il procedimento è ancora pendente governa il procedimento stesso; applicato dalla giurisprudenza di legittimità alle istanze di permesso premio pendenti all'entrata in vigore del d.l. n.162/2022

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione del motivo nel ricorso nei termini necessari; richiamato perché il ricorso è stato proposto con motivazione sintetica

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza (Sez. 1, sent. n. 38278 del 20/04/2023, Perrone)

    Ha stabilito che le modifiche introdotte dal d.l. n.162/2022 si applicano ai procedimenti in corso atteso il carattere processuale delle norme sui benefici

  • Giurisprudenza (Sez. 1, sent. n. 31565 del 05/05/2023, Dell'Anna)

    Ha confermato l'applicabilità del nuovo regime alle istanze pendenti e la correttezza dell'applicazione del principio tempus regit actum in casi analoghi

Massime di principio

  • Se un'istanza di permesso premio è ancora pendente all'entrata in vigore di una norma che modifica i presupposti del beneficio, la nuova disciplina processuale si applica al procedimento (principio tempus regit actum) salvo diversa disposizione transitoria.
  • A seguito del d.l. n.162/2022 è necessario che l'istanza e il reclamo contengano specifiche allegazioni: adempimenti civili o dimostrazione dell'impossibilità di adempierli, partecipazione a percorsi rieducativi, iniziative a favore delle vittime (risarcitorie o di giustizia riparativa) e altre informazioni richieste dalla norma; la loro assenza può comportare il rigetto dell'istanza.
  • Le censure generiche sull'assenza di pericolosità o sull'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata possono essere dichiarate inammissibili se non sono specifiche e congruenti rispetto al percorso logico motivazionale del provvedimento impugnato.
  • In caso di rigetto basato su carenza documentale secondo il nuovo regime, il detenuto può proporre una nuova istanza integrando le allegazioni richieste dalla normativa sopravvenuta.
  • Nel formulare il ricorso è importante richiamare e distinguere la giurisprudenza prevalente che ha già deciso sull'applicabilità delle modifiche normative ai procedimenti pendenti, e, se possibile, allegare elementi probatori o fatti specifici che contrastino l'applicazione automatica del nuovo regime (ad es. specifiche disposizioni transitorie o effetti sostanziali retroattivi che si vogliano contestare).

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