Sentenza n. 29/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Questore di Ragusa n. -OMISSIS- del 18 settembre 2023, con il quale è stata decretata l’improcedibilità della richiesta di rinnovo del permesso per residenza elettiva avanzata dal ricorrente; - della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo d’ufficio, ex art. 10-bis l. 241/1990 del 20 aprile 2023; - di ogni altro atto presupposto, commesso o consequenziale, ancorché non riconosciuto dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999 e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., sostenendo che il preavviso di rigetto e il provvedimento finale fossero stati redatti esclusivamente in lingua italiana, non compresa né parlata dal destinatario, senza indicare le ragioni dell'impossibilità di traduzione. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe compromesso la partecipazione procedimentale e l'esercizio del diritto di difesa. In subordine, ha chiesto che la mancata traduzione fosse considerata causa di rimessione in termini, poiché gli avrebbe impedito di produrre documentazione relativa allo svolgimento di un'attività lavorativa, potenzialmente rilevante per la decisione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato le valutazioni già espresse in sede cautelare, rilevando che non era condivisibile il presupposto secondo cui il ricorrente non fosse in grado di comprendere la lingua italiana. A tal fine ha valorizzato la sua permanenza in Italia dal 2016, non contestata, la sottoscrizione in lingua italiana della domanda di rinnovo e il fatto che, dopo la notificazione del preavviso di rigetto, non risultasse che egli avesse cercato di informarsi sul contenuto dell'atto. Secondo il giudice, una permanenza così prolungata rende non credibile l'incomprensione assoluta del testo e impedisce di ravvisare irrazionalità, difetti istruttori o carenze motivazionali nel provvedimento impugnato. Il TAR ha inoltre richiamato l'obbligo previsto dall'art. 2 d.P.R. 179/2011, relativo all'accordo di integrazione e all'impegno dello straniero ad acquisire una conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, osservando che l'ipotizzata persistente incapacità linguistica porrebbe dubbi sull'integrazione in Italia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, ed è stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La dedotta violazione delle garanzie partecipative è stata esclusa in concreto, poiché il giudice ha ritenuto non dimostrata l'incapacità del ricorrente di comprendere la lingua italiana.
art. 3, comma 3, d.P.R. 394/1999
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento all'obbligo di traduzione degli atti, ma il motivo è stato respinto per la ritenuta insussistenza del presupposto fattuale dell'incomprensione linguistica.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa è stato ritenuto non leso, non essendo stata dimostrata l'impossibilità del ricorrente di comprendere gli atti amministrativi o di attivarsi per conoscerne il contenuto.
art. 2 d.P.R. 179/2011
acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa
L'obbligo assunto con l'accordo di integrazione è stato valorizzato come elemento idoneo a rendere non plausibile, dopo una lunga permanenza in Italia, una persistente incapacità di comprendere la lingua nazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La mancata traduzione di un provvedimento amministrativo destinato a uno straniero non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre verificare in concreto se il destinatario fosse effettivamente incapace di comprenderne il contenuto e se tale circostanza abbia inciso sulle sue possibilità di partecipazione e difesa.
- Ai fini della valutazione della dedotta incomprensione linguistica possono assumere rilievo la durata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale, la sottoscrizione di istanze redatte in italiano e l'assenza di iniziative volte a ottenere informazioni sul contenuto dell'atto ricevuto.
- La lunga permanenza in Italia, considerata insieme agli altri elementi del caso concreto, può escludere la credibilità dell'incapacità assoluta di comprendere la lingua italiana e, conseguentemente, la sussistenza di un vizio partecipativo derivante dalla mancata traduzione.
- Quando il ricorrente non dimostra che la mancata traduzione gli abbia concretamente impedito di partecipare al procedimento o di esercitare la difesa, non è configurabile, per tale solo fatto, una lesione degli artt. 7 l. 241/1990 e 24 Cost. né un difetto di legittimità del provvedimento.
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