Ordinanza n. 194/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto informativa interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011; b - del verbale del GIA n.-OMISSIS- 25.11.2025; c - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento sub a), non conosciuti ed in particolare: c1 - della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. n. -OMISSIS--2A del 26.06.2025; c2 - della nota del Comando Carabinieri Gruppo di Torre Annunziata prot. n. -OMISSIS-4/2025 del 29.04.2025; c3 - della nota del Nucleo PEF della Guardia di Finanza prot. n.-OMISSIS- d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli, unitamente agli atti istruttori e al verbale del GIA
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, nonché il verbale del GIA e gli atti istruttori delle autorità di pubblica sicurezza richiamati a fondamento dell'interdittiva. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, contestando la sussistenza dell'urgenza qualificata necessaria per omettere la fase interlocutoria. Ha inoltre prospettato circostanze che, anche alla luce delle pronunce del giudice penale, potrebbero escludere la rilevanza dei fatti valorizzati dalla Prefettura.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'informativa interdittiva antimafia, con gli effetti conseguenti sulla successiva attività dell'Amministrazione. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un danno irreparabile nella cessazione dell'attività d'impresa. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie fondata la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, in relazione alla contestata assenza dell'urgenza qualificata che avrebbe consentito di omettere la fase interlocutoria. Ha altresì considerato rilevanti, ai fini del fumus, le circostanze desumibili dalle pronunce del giudice penale potenzialmente idonee a escludere la rilevanza dei fatti posti a fondamento dell'interdittiva. Ha fissato l'udienza pubblica per il merito al 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti della Regione Campania, non costituita.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'informativa interdittiva antimafia.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'informativa interdittiva antimafia.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
Il contraddittorio procedimentale può essere omesso soltanto in presenza dell'urgenza qualificata necessaria a giustificare tale omissione; la verifica della sua ricorrenza ha sorretto il fumus cautelare.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare collegiale.
Massime di principio
- Nel procedimento finalizzato all'adozione di un'informativa interdittiva antimafia, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 richiede la sussistenza di un'urgenza qualificata; ove tale urgenza sia contestata e non risulti prima facie adeguatamente giustificata, può sussistere il fumus boni iuris per la sospensione cautelare dell'interdittiva.
- La cessazione dell'attività d'impresa quale effetto dell'informativa interdittiva antimafia integra, in sede cautelare, un danno potenzialmente irreparabile rilevante ai fini del periculum in mora.
- Ai fini della valutazione cautelare della legittimità di un'informativa interdittiva antimafia, possono assumere rilievo anche circostanze emergenti dalle pronunce del giudice penale quando siano potenzialmente idonee a escludere la rilevanza dei fatti valorizzati dall'autorità prefettizia.
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