Ordinanza n. 927/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'accertamento dell’illegittimità, previa sospensione dell'efficacia: degli artt. 2, c. 1, lett. c), del d.m. 5 novembre 2019, n. 167, 3, c. 1, lett. c), del d.d. n. 2490 del 24 giugno 2025, della pedissequa previsione di cui alla pag. 3 dell'avviso di avvio della selezione ex art. 16 L. n. 56 del 28 febbraio 1987, della nota prot. n. 45627 del 28 novembre 2025, nonché dell'elenco pubblicato in data 20 ottobre 2025, prot. E1.2025.1023001, degli ammessi (e non ammessi) alla selezione che hanno presentato domanda, ordinando l'ammissione della ricorrente, con riserva, alla selezione; nonché per la dichiarazione del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla selezione al fine dell'assunzione per chiamata diretta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla selezione per 13 posti di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovuta al mancato possesso del requisito di non aver compiuto il 45° anno di età
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a selezione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dal Ministero dell'Interno per la copertura di 13 posti di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, candidandosi per uno dei due posti destinati alla Città metropolitana di Milano. È stata esclusa per difetto del requisito anagrafico previsto dal bando, consistente nel non aver compiuto il 45° anno di età. Ha impugnato le disposizioni regolamentari e del bando relative al requisito, la nota di esclusione e l'elenco degli ammessi e non ammessi, chiedendo l'ammissione con riserva alla procedura e l'accertamento del diritto a partecipare alla selezione per l'assunzione mediante chiamata diretta. L'amministrazione resistente ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di avviamento a selezione, che già prevedeva il requisito anagrafico. La questione della tempestività è stata ritenuta meritevole di approfondimento nella fase di merito. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del requisito anagrafico, richiamando l'orientamento già espresso dalla Sezione in precedenti decisioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha ordinato l'ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura selettiva, compreso il tirocinio previsto dall'avviso. La misura è stata adottata in ragione dell'orientamento della Sezione circa l'illegittimità del requisito anagrafico contestato. L'eccezione di irricevibilità per mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di avviamento a selezione non è stata definita, essendo stata rinviata all'approfondimento proprio dell'udienza di merito. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla procedura, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno e del Centro per l'impiego di Milano del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La pubblicazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Le amministrazioni dovranno mantenere online gli atti sino alla sentenza definitiva, predisporre un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione di pubblicazione. È stato disposto il rinvio all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026, con compensazione integrale delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare e disposto l'ammissione con riserva.
art. 3, c. 1, lett. c), d.d. n. 2490 del 24 giugno 2025
«non aver compiuto il 45° anno di età»
Prevede il requisito anagrafico contestato, la cui legittimità è stata ritenuta meritevole di tutela cautelare in senso favorevole alla ricorrente, alla luce dell'orientamento della Sezione.
art. 7 dell'avviso di avviamento a selezione
Prevede il tirocinio tra le ulteriori fasi della procedura alle quali la ricorrente deve essere ammessa con riserva.
art. 41, co. 4, c.p.a.
Concorre a fondare l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio.
art. 49, co. 3, c.p.a.
Concorre a fondare l'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, co. 2, c.p.a.
Richiamato per le modalità di pubblicazione sul sito web delle amministrazioni degli atti necessari alla notifica per pubblici proclami.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il giudice ravvisi un orientamento giurisprudenziale favorevole circa l'illegittimità del requisito di partecipazione a una procedura selettiva, può ordinare l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi della procedura, nelle more della decisione di merito.
- L'eccezione di irricevibilità fondata sulla mancata tempestiva impugnazione di un atto anteriore che già conteneva la clausola contestata può essere riservata alla fase di merito quando richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare.
- Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità di soggetti ammessi a una procedura selettiva, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.
- L'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può comportare l'obbligo per l'amministrazione di pubblicare e mantenere disponibili sul proprio sito il ricorso, il provvedimento giudiziario e l'elenco dei controinteressati, assicurandone la raggiungibilità dalla home page e rilasciando attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
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