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Sentenza

Sentenza n. 421/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - della decisione di oscurare integralmente i paragrafi dell'offerta della Compass Group Italia S.p.A. inerenti ai criteri di valutazione c.d. discrezionali, allegata alla comunicazione dell'aggiudicazione, trasmessa in data 21 gennaio 2026; - nonché per la condanna della Stazione appaltante all’ostensione dei documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202600287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: oscuramento integrale di parti dell'offerta tecnica dell'impresa prima classificata, comunicato insieme all'aggiudicazione, e diniego di ostensione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 0,549 punti rispetto all'aggiudicataria, ha impugnato l'oscuramento delle parti dell'offerta tecnica relative ai criteri discrezionali di valutazione. Ha dedotto la violazione dell'art. 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. 36/2023, sostenendo che la stazione appaltante non avesse verificato né motivato l'effettiva e comprovata sussistenza di segreti tecnici o commerciali. Ha inoltre dedotto che, anche in presenza di tali segreti, l'accesso avrebbe dovuto essere consentito ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. 36/2023, essendo indispensabile per la tutela dei propri interessi giuridici e per l'eventuale difesa in giudizio. L'aggiudicataria aveva chiesto nel DGUE l'oscuramento di numerose sezioni dell'offerta tecnica, invocando genericamente il know-how, il patrimonio aziendale, le esperienze professionali e la creatività progettuale. La stazione appaltante aveva recepito integralmente tale richiesta, senza un'autonoma valutazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di oscuramento. Ha ritenuto che l'art. 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. 36/2023 consenta di escludere l'accesso solo per informazioni che costituiscano effettivi segreti tecnici o commerciali, sulla base di una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata. Non è sufficiente richiamare genericamente il know-how o il patrimonio aziendale: occorre individuare specificamente informazioni suscettibili di sfruttamento economico, idonee a garantire un vantaggio concorrenziale e caratterizzate da oggettiva segretezza. La stazione appaltante deve inoltre svolgere una propria valutazione motivata sulla fondatezza della richiesta e sulla riconducibilità delle informazioni ai segreti tutelabili. Nel caso concreto, l'Amministrazione si era limitata a oscurare tutte le parti indicate dall'aggiudicataria, senza verificare i presupposti normativi; la dichiarazione dell'impresa era generica e non individuava né comprovava specifici segreti tecnici o commerciali. Poiché nessun segreto era stato dedotto e provato né in sede procedimentale né in giudizio, il TAR ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'accesso integrale all'offerta tecnica dell'aggiudicataria e ha ordinato alla stazione appaltante di ostenderla entro dieci giorni dalla definitività della sentenza. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato; spese compensate nei confronti dell'aggiudicataria non costituita.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 4, lettera a), d.lgs. 36/2023

    Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico; […]

    L'oscuramento è ammissibile soltanto per informazioni specificamente individuate come segreti tecnici o commerciali mediante una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata. Il richiamo generico al know-how o al patrimonio aziendale non è sufficiente; la stazione appaltante deve verificare autonomamente e motivatamente la sussistenza dei presupposti.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

    Anche in presenza di segreti tecnici o commerciali, l'accesso deve essere consentito quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa in giudizio degli interessi giuridici del concorrente.

  • art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e motivazione succinta.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai concorrenti.

  • art. 179 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la stima del valore della concessione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l'esclusione dell'accesso per segreti tecnici o commerciali richiede l'individuazione specifica delle informazioni riservate, la motivazione e la prova della loro oggettiva segretezza, della suscettibilità di sfruttamento economico e dell'idoneità a garantire un vantaggio concorrenziale; il generico richiamo al know-how o al patrimonio aziendale non è sufficiente.
  • La stazione appaltante non può recepire automaticamente la richiesta di oscuramento formulata dall'offerente, ma deve svolgere una propria valutazione motivata sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. 36/2023 e sulla riconducibilità delle informazioni ai segreti tecnici o commerciali.
  • Nel bilanciamento tra segretezza aziendale e trasparenza della gara, la segretezza costituisce un'eccezione da interpretare restrittivamente; in mancanza di una prova concreta e specifica dei segreti, prevale il diritto di accesso del concorrente.
  • Anche quando siano effettivamente configurabili segreti tecnici o commerciali, l'accesso deve essere consentito se la conoscenza delle informazioni è indispensabile per la difesa in giudizio degli interessi giuridici del concorrente ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. 36/2023.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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