Cassazione Penale, Sentenza n. 24729/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna emessa dal GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile di una rapina aggravata. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, articolava due motivi. Con il primo si deducevano, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizi di motivazione (mancanza, illogicità e contraddittorietà) in ordine all'affermazione di responsabilità: si contestava l'identificazione dell'imputato nel soggetto con felpa e cappuccio, anziché in quello con giubbino con zip; si criticava il rilievo dato alle intercettazioni e ad altri elementi ritenuti incerti; si lamentava il mancato confronto con la difesa sulla titolarità della Fiat Stilo e sul rinvenimento di una cartuccia inesplosa nell'auto, oltre che sull'asserita mancata prova della corrispondenza tra l'arma rinvenuta nella Renault Clio e quella usata nella rapina. Con il secondo motivo si denunciavano, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., vizi in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p. e all'art. 125 c.p.p., per il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena: si sosteneva che non fossero stati valorizzati elementi favorevoli (estraneità a contesti associativi, scarsa professionalità, assenza di ulteriori operazioni) e si invocava la non operatività del divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, anche per la mancata recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che la censura formulata in modo cumulativo e promiscuo rispetto ai vizi di legge e di motivazione rende il motivo aspecifico. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e volto a sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; la Corte ha valorizzato la ricostruzione convergente dei giudici di merito circa l'uso della Fiat Stilo da parte dei rapinatori, il rinvenimento del giubbino compatibile con quello indossato in occasione del fatto e il riconoscimento dell'imputato da parte della coniuge, oltre alle intercettazioni richiamate nella sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato reputato parimenti aspecifico e manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato sulla base dell'assenza di elementi positivi e della presenza di precedenti penali specifici; anche la dosimetria della pena è stata considerata sorretta da motivazione sufficiente, con richiamo alle modalità del fatto e alla collocazione della pena nel minimo edittale dell'art. 628, quarto comma, c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La deduzione dei vizi di motivazione è ammessa nei limiti dell'evidenza della illogicità o contraddittorietà; non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge non può essere dedotta in modo promiscuo e confuso con i vizi motivazionali, pena l'aspecificità del motivo.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere i motivi specifici; la formulazione cumulativa e indistinta dei vizi rende l'impugnazione aspecifica.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'aspecificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di motivazione apparente o manifestamente illogica.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi negativi o l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
art. 125 c.p.p.
La sentenza deve essere motivata in modo congruo, ma la motivazione può essere sintetica se sorretta da ragioni decisive e logicamente adeguate.
art. 628, quarto comma, c.p.
È richiamato quale base edittale per la pena irrogata, collocata nel minimo della forbice.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia congiunta e indistinta di violazione di legge e vizio di motivazione, riferita al medesimo capo della decisione, è inammissibile se non chiarisce in modo puntuale quale sia il profilo di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del compendio probatorio: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti asseritamente travisati, la loro decisività e il punto in cui la motivazione ne sarebbe incompatibile.
- L'illogicità della motivazione rilevante ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve essere macroscopica e percepibile ictu oculi; non sono sufficienti incongruenze minime o una diversa, più favorevole lettura delle prove.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente identifica l'atto processuale, il dato fattuale decisivo, la sua effettiva esistenza e la concreta incidenza demolitoria sulla tenuta logica della sentenza.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di circostanze favorevoli, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione del tutto carente o manifestamente irragionevole; se la pena è contenuta nel minimo edittale e il giudice richiama le modalità del fatto e la capacità a delinquere, la motivazione è di regola sufficiente.
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