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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35711/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca, confermando la sentenza d'appello che aveva respinto l'impugnazione contro la decisione di primo grado. La banca è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente, con liquidazione dettagliata, e alla corresponsione dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di interest rate swap conclusi tra una banca e una società tra il 2000 e il 2008. La società aveva agito chiedendo la declaratoria di nullità dei contratti per difetto di causa in concreto, oppure la risoluzione per inadempimento, deducendo la violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa Consob. Il Tribunale aveva dichiarato nulli tre contratti e risolti altri tre, condannando la banca alla restituzione delle somme percepite. La Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione. In cassazione la banca ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., ma il motivo è stato ritenuto confuso e inammissibile perché cumulava questioni eterogenee senza una specifica censura sul riparto dell'onere della prova; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento alla qualifica di operatore qualificato della società e alla mancata compensazione dei rapporti di dare e avere, ma la prima doglianza è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale aveva esaminato le dichiarazioni e ne aveva escluso il valore preteso dalla banca, mentre la seconda è stata dichiarata inammissibile perché non individuava il fatto storico decisivo e mirava in sostanza a contestare l'applicazione della compensazione impropria; 3) violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. per la condanna integrale alle spese nonostante il parziale accoglimento della domanda attrice in primo grado, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Ogni motivo di ricorso deve essere specifico, con chiara indicazione della censura e delle ragioni della richiesta cassazione; è inammissibile la critica generica e confusa articolata su profili molteplici e non coordinati.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un preciso fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove o formulare deduzioni generiche.

  • art. 31, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998

    La qualifica di operatore qualificato richiede una specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari, espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.

  • artt. 91 ss. c.p.c.

    La regolazione delle spese processuali e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta un errore nel riparto dell'onere probatorio, non la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: è inammissibile il motivo che cumuli in modo confuso censure diverse e non riconducibili con chiarezza a uno dei vizi tipici denunciabili.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo presuppone l'indicazione di un fatto storico preciso, discusso e potenzialmente decisivo; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove o dei documenti.
  • La qualifica di operatore qualificato nei contratti di investimento richiede una dichiarazione scritta del legale rappresentante, ma la sua efficacia va apprezzata dal giudice di merito alla luce del contenuto concreto degli atti.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se non nei limiti dell'erronea applicazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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