Cassazione Civile, Ordinanza n. 06298/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, emessi a seguito di omessa risposta a questionari inviati nell'ambito di una richiesta di rimborso IVA. L'Ufficio aveva contestato l'omesso versamento dell'IVA e irrogato sanzioni, negando l'applicazione del regime dell'inversione contabile per prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori, per difetto di idonea documentazione. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, riducendo le sanzioni in applicazione della disciplina sopravvenuta, e rigettando il resto. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza e omessa pronuncia, oltre a motivazione carente, sulla riconducibilità dell'attività svolta alla Sezione F della tabella Atecofin e sui presupposti del reverse charge; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia della documentazione idonea a provare tali presupposti; 3) motivazione erronea o carente sulla determinazione delle sanzioni ex art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale lamentando la violazione dell'art. 6 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la CTR avesse ridotto la sanzione sotto il minimo normativo senza indicare chiaramente quale disciplina sanzionatoria avesse applicato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale limitatamente al profilo della mancanza assoluta di motivazione sul merito tributario, ritenendo che la sentenza di appello fosse del tutto priva di una presa di posizione sulla riconducibilità dell'attività al regime dell'inversione contabile e che tale assenza, anche solo grafica, integrasse nullità della sentenza. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale per effetto del regime di inammissibilità di cui all'art. 348-ter c.p.c. quanto al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., e perché il difetto di motivazione non è più deducibile in tali termini. Ha poi accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che la CTR non aveva chiarito quale specifica disciplina sanzionatoria tra quelle richiamate fosse stata applicata né il percorso logico che giustificasse la riduzione al 30%. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 17, sesto comma, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del regime di inversione contabile per prestazioni nel settore edile rese da subappaltatori; la sua applicazione richiede la prova dei relativi presupposti fattuali e documentali.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è infondata se la decisione adottata contiene una statuizione implicita di rigetto sul medesimo punto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è dichiarato inammissibile nei limiti in cui pretende di censurare un difetto motivazionale non più deducibile nei termini applicabili.
art. 348-ter c.p.c.
impedisce il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica e confronta le differenti rationes di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
richiamato dalla CTR quale disciplina sopravvenuta applicabile per la riduzione delle sanzioni.
art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la sanzione applicata; la Corte rileva che la sentenza impugnata non chiariva quale specifica disciplina sanzionatoria fosse stata concretamente adottata.
art. 6, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato per sostenere l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, ma la motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente perché non esplicitava il percorso applicativo.
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
la CTR lo ha richiamato per rideterminare la sanzione al 30% dell'imposta evasa, ma senza adeguata motivazione sulla disciplina effettivamente applicata.
art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
la Corte censura la sentenza perché non spiega quale tra queste ipotesi sanzionatorie sia stata concretamente adottata e con quale iter logico si sia giunti alla riduzione della sanzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, decidendo su un capo della domanda o su un profilo logicamente presupposto, renda una statuizione implicita incompatibile con l'accoglimento della questione non espressamente esaminata.
- La mancanza assoluta di motivazione, anche solo sotto il profilo materiale o grafico, integra nullità della sentenza perché impedisce il controllo di logicità della decisione.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado e il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, come richiesto dall'art. 348-ter c.p.c.
- Quando una sentenza applica una disciplina sanzionatoria tributaria, deve indicare con chiarezza quale disposizione sia stata ritenuta operante e quale percorso logico-giuridico abbia condotto alla quantificazione della sanzione; in difetto, la motivazione è apparente e la decisione è cassabile.
- L'applicazione del regime dell'inversione contabile in materia IVA richiede la verifica e la dimostrazione dei relativi presupposti fattuali e documentali; in assenza di una motivazione che dia conto di tale verifica, la decisione di merito è affetta da nullità.
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