Cassazione Penale, Sentenza n. 30234/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la concessione della liberazione condizionale in deroga, ai sensi dell'art. 16-novies d.l. 8/1991 conv. legge 82/1991, quale collaboratore di giustizia. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza nonostante il comportamento lineare del detenuto e il rispetto delle prescrizioni della misura alternativa: si ritenne infatti che mancasse il grado di "ravvedimento" richiesto dalla norma, poiché non erano emersi elementi positivi e specifici comprovanti il definitivo superamento delle scelte delinquenziali pregresse, né la prova di un effettivo impegno nel lavoro e nella riparazione dei danni cagionati. In appello per cassazione il ricorrente denunciava vizio di motivazione sostenendo che la collaborazione con la giustizia e l'assenza di collegamenti con la criminalità dovessero bastare a dimostrare il ravvedimento; lamentava inoltre che il Tribunale avesse indebitamente escluso attività di volontariato svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, benché la collaborazione con la giustizia sia elemento rilevante, il requisito del ravvedimento non può essere presunto automaticamente: occorrono ulteriori, specifici elementi che dimostrino in positivo, anche solo con ragionevole probabilità, l'effettiva esistenza del ravvedimento. Ha inoltre ribadito il principio della sperimentazione progressiva dei benefici e la discrezionalità del giudice di sorveglianza nel valutare l'effettività del percorso rieducativo, richiedendo motivazione adeguata. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 16-novies d.l. 8/1991 conv. dalla legge 82/1991
Per la concessione di benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia è richiesto il requisito del "ravvedimento"; questo non può essere desunto solo dalla collaborazione o dall'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma richiede ulteriori elementi specifici che ne dimostrino l'effettiva sussistenza
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, tra le altre: Sarno, Marino, Brusca, Pepe, Furioso)
varie pronunce richiamate nella motivazione
Costante orientamento secondo cui il ravvedimento non è presuntivo per i collaboratori; va verificato con elementi positivi e il giudice di sorveglianza deve esercitare la propria autonomia valutativa con motivazione adeguata; si applica il criterio della sperimentazione progressiva dei benefici
Massime di principio
- La sola collaborazione con la giustizia non garantisce automaticamente l'accesso a benefici penitenziari: è necessario documentare elementi concreti e specifici del ravvedimento
- Il ravvedimento va provato con azioni positive (impegno lavorativo stabile, partecipazione a percorsi di riparazione del danno, volontariato certificabile, affrancamento definitivo dai contesti criminosi) e con un arco temporale sufficiente a verificarne la stabilità
- Per reati di particolare gravità o per soggetti con elevata capacità a delinquere la richiesta di benefici richiede un grado di prova del ravvedimento più stringente e un periodo di osservazione più lungo (sperimentazione progressiva)
- Il giudice di sorveglianza mantiene ampia discrezionalità: deve comunque motivare chiaramente le ragioni del diniego, evitando aporie logiche e indicando quali elementi manchino per ritenere acquisito il ravvedimento
- Nelle istanze future è utile fornire prove documentali e concrete (contratti di lavoro, attestazioni di attività riparative o di volontariato, relazioni psicosociali) per dimostrare l'effettiva trasformazione e la volontà di risarcire i danni
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