Sentenza n. 5734/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00281/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva annullato l’aggiudicazione del servizio di accoglienza integrata in favore dell’ATI capeggiata da Innotec per invalidità del contratto di avvalimento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La Cooperativa sociale Solidarietà aveva impugnato in primo grado l’aggiudicazione e gli altri atti della procedura indetta dal Comune di Toritto per l’affidamento biennale del servizio di accoglienza integrata a favore di titolari di protezione internazionale, deducendo, tra l’altro, l’invalidità del contratto di avvalimento stipulato tra la mandataria Innotec e la mandante Soleluna per dimostrare il requisito di esperienza nel settore. Il TAR aveva ritenuto nullo il contratto per insufficienza numerica delle risorse umane messe a disposizione, annullando l’aggiudicazione. Innotec ha appellato deducendo violazione dell’art. 104 d.lgs. 36/2023, dell’art. 134 c.p.a. e dei limiti del sindacato giurisdizionale, travisamento dei fatti e violazione del principio del risultato. Ha sostenuto che il contratto indicava puntualmente le risorse umane, strumentali e formative, che l’avvalimento era interno all’ATI, che sussisteva un vincolo di solidarietà e che dovevano essere considerate anche le risorse dell’ausiliata e quelle da assorbire in forza della clausola sociale. Il Comune ha proposto appello incidentale con censure analoghe, aggiungendo che l’eventuale inadeguatezza avrebbe potuto comportare la sostituzione dell’ausiliaria e non la nullità del contratto, oltre a contestare la condanna alle spese. Solidarietà ha riproposto i motivi assorbiti, denunciando: deficit istruttorio e manifesta irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi per numerosi criteri dell’offerta tecnica; difformità tra i criteri della gara e quelli delle Linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019; e irragionevole ampliamento della discrezionalità della stazione appaltante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di carenza d’interesse agli appelli e ha accolto sia l’appello principale sia quello incidentale. Ha ritenuto valido e sufficientemente determinato il contratto di avvalimento, poiché esso indicava specificamente il requisito prestato, due risorse umane con le rispettive funzioni, le attrezzature, le procedure di supporto e la formazione. L’asserita insufficienza quantitativa delle risorse non era sorretta da una dimostrazione specifica e circostanziata dell’inidoneità del complessivo assetto organizzativo, anche considerando le risorse dell’ausiliata e quelle eventualmente assorbite in applicazione della clausola sociale. La valutazione dell’adeguatezza dei mezzi e delle risorse, in relazione ai contenuti dell’offerta e alla futura esecuzione, rientra nell’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’amministrazione e non può essere sostituita dal giudice in assenza di manifesta inattendibilità o illogicità. Quanto ai punteggi dell’offerta tecnica, le contestazioni della Solidarietà si risolvevano in una diversa valutazione comparativa delle offerte e non dimostravano errori macroscopici, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. Per i criteri discrezionali previsti dalla lex specialis, il punteggio numerico era sufficiente a motivare la valutazione, ove i criteri e le modalità di attribuzione fossero dettagliati. È stata inoltre respinta la censura relativa alla pretesa necessaria corrispondenza tra i criteri delle Linee guida del d.m. 18 novembre 2019, riferiti alla valutazione delle proposte progettuali ai fini del finanziamento, e quelli della gara, riferiti alla valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio: le due procedure hanno oggetto, soggetti, contenuti e finalità differenti. La sentenza del TAR è stata quindi riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 104 d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata interpretata nel senso che, ai fini della validità dell’avvalimento, rileva la specifica indicazione delle risorse messe a disposizione; nel caso concreto il contratto era sufficientemente dettagliato e non poteva essere dichiarato nullo per una presunta insufficienza quantitativa non adeguatamente dimostrata.
art. 12 del disciplinare di gara
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
La lex specialis richiedeva la specificazione delle risorse e prevedeva la nullità per la mancata indicazione; nel caso concreto tale indicazione risultava presente e puntuale.
art. 19.1 del disciplinare di gara
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica erano sufficientemente dettagliati, sicché l’attribuzione del punteggio numerico poteva assolvere l’obbligo motivazionale.
art. 19.2 del disciplinare di gara
Le modalità di attribuzione dei punteggi erano dettagliate e consentivano una motivazione sintetica mediante coefficiente numerico.
art. 13 delle Linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019
I criteri riguardano la valutazione delle proposte progettuali degli enti locali ai fini dell’accesso ai finanziamenti e non vincolano i distinti criteri di valutazione delle offerte nella gara per l’affidamento del servizio.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata nell’ambito del rito speciale previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 74 c.p.a.
La decisione è stata pronunciata nella forma propria della sentenza in materia di rito amministrativo, con motivazione coerente con la definizione del giudizio.
Massime di principio
- Un contratto di avvalimento è valido quando individua in modo specifico il requisito prestato e le risorse umane, strumentali, organizzative o formative messe a disposizione, rendendo determinato o determinabile l’oggetto del prestito; la nullità non può essere affermata sulla base di una generica o non dimostrata insufficienza quantitativa delle risorse.
- L’inadeguatezza delle risorse oggetto di avvalimento deve essere dimostrata mediante elementi specifici e circostanziati, idonei a rendere manifesta l’inidoneità dell’assetto organizzativo rispetto sia al prestito del requisito sia all’esecuzione delle prestazioni; occorre considerare, ove rilevante, anche la complessiva dotazione dell’ausiliata e le risorse da assorbire in applicazione della clausola sociale.
- La valutazione dell’idoneità dei mezzi e delle risorse rispetto ai contenuti dell’offerta e alla fase esecutiva rientra nell’ambito tecnico-discrezionale della stazione appaltante e non è sostituibile dal giudice, salvo che emergano manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o macroscopica inattendibilità.
- Nelle gare da aggiudicare secondo criteri discrezionali, quando la lex specialis definisce adeguatamente i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi, la motivazione può essere assolta mediante l’indicazione del punteggio numerico; la mera preferenza del concorrente per la propria offerta non dimostra un vizio della valutazione.
- I criteri stabiliti per valutare le proposte progettuali ai fini dell’accesso a un finanziamento pubblico non devono necessariamente coincidere con i criteri fissati dalla stazione appaltante per valutare le offerte nella successiva gara di affidamento del servizio, quando le procedure hanno oggetto, soggetti, contenuti e finalità differenti.
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