Sentenza n. 533/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento - a) del provvedimento n. 69006 del 7 dicembre 2017, conosciuto solo oggi, con il quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile sito in Cava de’ Tirreni alla via Casaburi, località Toriello; - b) d’ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi comprese - se e per quanto occorra - le ordinanze n. 726 del 19 dicembre 1996, n. 804 del 29 maggio 2001 e n. 220 dell’11 maggio 2017, aventi tutte ad oggetto la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, di opere edili eseguite presso il predetto immobile, nonché il provvedimento del 5 maggio 2020, prot. n. 29848, anch’esso conosciuto solo oggi, con il quale il Dirigente del Settore Tecnico del comune di Cava de’ Tirreni ha ordinato “di liberare e sgomberare … da persone e cose l’immobile sito in via Casaburi loc. Toriello del comune di Cava de’ Tirreni”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo, unitamente alle ordinanze di demolizione presupposte e al successivo ordine di sgombero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'acquisizione gratuita dell'immobile ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, deducendo la mancata notifica delle ordinanze di demolizione a tutti gli aventi diritto, l'assenza dei presupposti per l'acquisizione, la necessità di una nuova ordinanza demolitoria dopo il rigetto della domanda di condono, l'omesso accertamento dell'inottemperanza, l'omessa individuazione e perimetrazione delle aree acquisite, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 e, con riferimento all'ordine di sgombero, la nullità per carenza assoluta di potere e la violazione degli artt. 823 e 826 c.c. Il Comune ha eccepito la tardività dell'impugnazione proposta dall'usufruttuario, la carenza di legittimazione del precedente comproprietario, la natura meramente rettificativa dell'atto e, comunque, l'infondatezza delle censure. Ha documentato che l'usufruttuario aveva ricevuto la notificazione del provvedimento acquisitivo mediante messo comunale, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 3 gennaio 2018, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 12 dicembre 2022. Ha inoltre dimostrato che il secondo ricorrente aveva trasferito alla sorella la quota immobiliare ricevuta con l'atto di donazione del 1996 e non risultava intestatario della particella acquisita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso del precedente comproprietario, per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire, poiché dall'atto di donazione e vendita e dalla visura storica risultava che egli aveva trasferito alla sorella la propria quota e non era titolare di diritti reali sul bene. Ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso dell'usufruttuario contro il provvedimento acquisitivo: la relata del messo comunale attestava sia le ricerche svolte sia il deposito dell'atto presso la casa comunale, sicché la notificazione ex art. 143 c.p.c. si era perfezionata il ventesimo giorno successivo, il 23 gennaio 2018, facendo decorrere il termine di sessanta giorni per l'impugnazione. Il ricorso del 2022 era pertanto tardivo. La tardività dell'impugnazione dell'acquisizione ha comportato anche l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, delle censure rivolte contro le pregresse ordinanze di demolizione e contro l'ordine di sgombero, essendosi ormai consolidata l'acquisizione del bene al patrimonio comunale e non risultando i ricorrenti occupanti dell'immobile. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito le censure sostanziali relative all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la risalenza della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime [...] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
La norma è richiamata quale disciplina dell'acquisizione gratuita degli immobili abusivi, ma il giudice non ne esamina nel merito i presupposti, definendo il ricorso per ragioni processuali.
art. 143 c.p.c.
Nei casi previsti nel presente articolo [...] la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
La relata del messo comunale, quale atto pubblico, fa piena prova delle attività direttamente compiute, tra cui le ricerche anagrafiche e il deposito dell'atto presso la casa comunale; la notificazione si perfeziona al ventesimo giorno dalle formalità.
art. 7 l. n. 241/1990
La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio era stata dedotta dai ricorrenti, ma la relativa censura non è stata esaminata per la definizione del giudizio in rito.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La nullità dell'ordine di sgombero per carenza assoluta di potere era stata dedotta, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
Massime di principio
- La titolarità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda: chi non dimostri di essere titolare di un diritto reale o di una posizione giuridica incisa dall'atto amministrativo è privo di legittimazione attiva e di interesse ad agire.
- La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è rituale quando la relata dell'ufficiale o del messo attesta le ricerche anagrafiche e in loco compiute e il deposito dell'atto presso la casa comunale; tali attestazioni, riferite ad attività direttamente svolte dal notificatore, fanno piena prova fino a querela di falso.
- Per la notificazione ex art. 143 c.p.c., il termine per impugnare decorre dal ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte, anche quando il destinatario deduca di avere avuto conoscenza effettiva dell'atto soltanto in un momento successivo.
- L'omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di acquisizione gratuita di un immobile abusivo comporta il suo consolidamento e priva il precedente titolare di legittimazione a contestare successivamente gli atti presupposti o consequenziali, quando questi siano impugnati in funzione della rimozione degli effetti dell'acquisizione ormai definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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