Cassazione Penale, Sentenza n. 3686/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo del terreno sito in Brindisi, Via Marie Curie, ritenuto frutto di autoriciclaggio. Il ricorrente deduceva violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delicti e violazione dell'art. 627, comma 3 c.p.p., sostenendo che il Tribunale del riesame non si sarebbe attenuto al principio affermato dalla precedente sentenza di annullamento (che aveva ravvisato un'"immutatio" rispetto all'accusa) e che la motivazione sulla ricostruzione dei fatti, sulla qualificazione giuridica e sulla provenienza del denaro era carente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative al fumus commissi delicti perché tali rilievi attengono alla motivazione e la Cassazione non può essere adita per vizio di motivazione nelle impugnazioni di misure cautelari reali. Quanto alla questione centrale sollevata nella precedente annullamento con rinvio, il Tribunale del riesame aveva chiarito che l'imputazione indicava con formula generica il "Lotto unico" della procedura esecutiva n.12/2012, corrispondente proprio al terreno di Via Marie Curie; quindi non sussisteva la presunta diversità tra bene indicato nell'imputazione e bene sottoposto a sequestro. Per tali ragioni la conferma del sequestro è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 18 gennaio 2022.
Norme richiamate
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
La doglianza fondata su tale disposizione è stata ritenuta inammissibile in cassazione nel caso di misure cautelari reali perché attiene alla motivazione; la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione non è ammissibile per vizio di motivazione nelle impugnazioni cautelari reali
principio giurisprudenziale sulla inammissibilità del ricorso per vizio di motivazione nelle impugnazioni cautelari reali
La Corte ha ribadito che le censure attinenti essenzialmente alla motivazione non possono formare oggetto del ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali
Massime di principio
- Il sequestro preventivo può essere adottato solo sui beni riconducibili a quanto indicato nell'imputazione; tuttavia un'indicazione generica nell'imputazione (es. "Lotto unico" nella procedura esecutiva) è ammissibile se consente di individuare con certezza il bene sottoposto a sequestro.
- Se la Corte di legittimità annulla un provvedimento per immutatio o vizi formali, il giudice chiamato a decidere in sede di rinvio deve chiarire la corrispondenza tra la descrizione contenuta nell'imputazione e l'oggetto materiale del sequestro; se tale corrispondenza risulta dimostrata, il sequestro può essere confermato.
- Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per impugnare vizi di motivazione relativi a misure cautelari reali; le questioni motivazionali devono essere svolte nei gradi di merito o attraverso gli strumenti processuali idonei.
- Nelle ipotesi di autoriciclaggio occorre dimostrare il nesso tra la provenienza illecita dei fondi e l'acquisto del bene; la chiarezza e la corrispondenza dell'imputazione rispetto ai beni oggetto della misura cautelare sono determinanti per la legittimità del sequestro.
- Per la difesa è strategico richiedere fin da subito chiarimenti sul collegamento tra beni indicati nella procedura esecutiva e quelli menzionati nell'imputazione, e produrre documentazione sulla provenienza dei fondi per contrastare l'allegazione di autoriciclaggio.
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