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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2173/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, confermando la condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.), aveva riconosciuto la circostanza attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 385 e ridotto la pena a 5 mesi e 10 giorni. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione per la mancata considerazione del fatto che si era spontaneamente presentato in caserma per denunciare la propria evasione perché non voleva più proseguire la misura degli arresti domiciliari; 2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo la giovane età e l'atteggiamento collaborativo in caserma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché in parte nuovo rispetto all'appello e, in ogni caso, manifestamente infondato (in appello il ricorrente aveva invocato causa diversa dell'allontanamento - interruzione elettrica - e risulta inoltre che si era fermato a prendere un caffè prima di recarsi in caserma). La Corte ha inoltre ritenuto che la presentazione spontanea in caserma fosse stata correttamente valutata dalla Corte di appello ai fini della sola attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi positivi e la recidiva infraquinquennale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen. (evasionе)

    Norma sostanziale sulla quale si fonda la condanna per evasione; la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello che ha riconosciuto la circostanza attenuante prevista dal quarto comma e ha valutato la presentazione spontanea in caserma rilevante ai soli fini di tale attenuante.

  • art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Richiamata in relazione alla valutazione discrezionale delle attenuanti generiche: la Corte d'appello ha motivato l'esclusione per assenza di elementi positivi e per la recidiva infraquinquennale; tale giudizio di fatto è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (procedimento scritto durante emergenza)

    Normativa procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la decisione è stata resa sulla base delle conclusioni scritte depositate.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in merito alla condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso non fosse dovuta a colpa tale da escludere la condanna alle somme previste.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere introdotti motivi nuovi non già svolti nel giudizio di merito: i motivi sollevati per la prima volta sono inammissibili.
  • La presentazione spontanea alle autorità dopo un allontanamento dagli arresti domiciliari può concorrere a giustificare una attenuante specifica ma non necessariamente esclude l'elemento soggettivo del reato né impone l'assoluzione, specie se emergono comportamenti incompatibili (es. soste ricreative prima della denuncia).
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di merito discrezionale; per essere sindacabile in Cassazione la motivazione del giudice del merito deve essere contraddittoria o illogica: valutazioni di fatto radicate e motivate restano insindacabili.
  • La recidiva infraquinquennale incide negativamente sulla concessione di attenuanti e costituisce elemento ostativo al riconoscimento di valutazioni favorevoli del giudice.
  • Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese e, in casi di inammissibilità non scusabile, anche il versamento in cassa delle ammende; è quindi importante valutare preventiva fondatezza e completezza dei motivi già nei gradi precedenti.

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