Cassazione Penale, Sentenza n. 3725/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze relativa a fatti qualificati come truffa. Contestavano, in sostanza, la qualificazione dei fatti e l'imputazione della responsabilità (anche sotto il profilo della partecipazione personale) e, nel caso del Dringoli, l'improcedibilità dell'azione penale per presunta intempestività della querela. La Corte di merito aveva ritenuto acquisiti elementi tipici della truffa contrattuale: prolungate rassicurazioni sulla solvibilità del committente, consegna di assegno postdatato e omissione della reale inattività della società committente, inducendo la vittima ad accettare il contratto; inoltre la querela del 12/01/2007 è stata ritenuta tempestiva perché presentata dopo che la vittima aveva piena contezza del raggiro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e assoluta genericità, per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e per difetto di autosufficienza dei motivi. In particolare ha ritenuto corrette e logiche le argomentazioni della Corte d'appello sulla configurabilità della truffa contrattuale e sulla decorrenza del termine di querela dal momento della piena conoscenza del raggiro. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è redatta in forma semplificata per non complessità della questione.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Motivo di ricorso inammissibile se manifestamente infondato o generico; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano svolto un necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato insieme ad altri articoli sulle regole processuali applicabili all'ammissibilità dei motivi di cassazione
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di motivazione e requisiti del ricorso per cassazione
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla responsabilità civile derivante da reato: la Corte d'appello ha valutato gli elementi della condotta ai fini della responsabilità civile
art. 124 cod. pen.
Trattato nel giudizio il dies a quo del termine trimestrale per la proposizione della querela: la decorrenza opera dal momento in cui la vittima ha piena contezza del raggiro, quindi la querela presentata è stata ritenuta tempestiva
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono contenere un confronto diretto e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata: la semplice riproposizione di una diversa lettura dei fatti è inammissibile
- La genericità e la carenza di autosufficienza (mancata allegazione o trascrizione degli atti richiamati) determinano l'inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza
- In tema di truffa contrattuale, sono rilevanti le condotte idonee a indurre in errore la vittima sulla solvibilità del committente (es. rassicurazioni prolungate, consegna di assegni postdatati, omissioni rilevanti), che possono determinare il consenso all'esecuzione della prestazione
- La decorrenza del termine per proporre querela (art. 124 cit.) va calcolata dal momento in cui la persona offesa ha piena conoscenza di tutti gli elementi del raggiro: la tempestività deve essere valutata sulla base di criteri probatori rigorosi e non su supposizioni
- Le decisioni di merito fondate su argomentazioni logiche, coerenti e non contraddittorie difficilmente vengono riformate in cassazione se l'impugnazione non ne dimostra specifici vizi di diritto
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