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Sentenza

Sentenza del 09/02/2021 n. 3593 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti impugnavano avviso di accertamento ICI per l'anno 2009, lamentando che il Comune aveva attribuito ai loro terreni un valore venale in comune commercio non corrispondente alla reale potenzialità edificatoria: il vincolo di pubblica utilità era decaduto (2006) e l'iter di edificabilità si era concretizzato solo con l'adozione di una delibera da parte del commissario ad acta (16/01/2009) poi approvata dal Comune nel 2014; i contribuenti contestavano inoltre violazioni del regolamento comunale sull'ICI e dell'art. 31 L. n. 289/2002 e chiedevano la rideterminazione del valore ed, in via subordinata, la riduzione dell'imposta e l'annullamento delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dei contribuenti ritenendo che la CTR non avesse pronunciato sulla domanda diretta a ottenere una diversa determinazione del valore venale in comune commercio dei terreni (omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c.). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, perché valuti la congruità del valore attribuito ai fondi e le questioni consequenziali; il ricorso incidentale del Comune è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda introdotta in giudizio costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è motivo di cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; il giudice di legittimità può esaminare gli atti del giudizio di merito per verificare la sussistenza dell'omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Consente la cassazione per violazione di norme che disciplinano la decisione della causa (omessa pronuncia). La Corte l'ha applicato per annullare la decisione che non aveva deciso la domanda sulla rideterminazione del valore.

  • Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 36, n. 4

    Norma processuale tributaria richiamata in relazione al dovere di motivazione e all'esame delle doglianze; la mancata considerazione dei profili di valutazione del valore è stata ritenuta censurabile.

  • Decreto Legislativo n. 504/1992, art. 5, comma 5

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla determinazione dell'imponibile; la Corte ha ritenuto che la concreta valutazione della potenzialità edificatoria (ai fini del valore) fosse materia da esaminare in merito dal giudice di rinvio.

  • Decreto Legislativo n. 504/1992, art. 14

    Norma citata dal Comune nel ricorso incidentale in tema di sanzioni; la questione è stata assorbita dal rinvio deciso a seguito dell'accoglimento del ricorso principale.

  • L. n. 289/2002, art. 31

    Richiamata dai contribuenti come presunta violazione procedimentale/tributaria rispetto alla determinazione dell'urbanistica e delle conseguenze fiscali; la Corte ha rimandato al merito l'accertamento dell'effettiva incidenza degli atti amministrativi sul valore.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.; art. 335 c.p.c.

    Richiamati in tema di unitarietà del processo di impugnazione: una seconda impugnazione si converte in ricorso incidentale e va riunita al primo procedimento, fermo il rispetto dei termini processuali.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito trascura di pronunciarsi su una domanda rilevante e ritualmente proposta (es. richiesta di rideterminazione del valore), si configura omissione di pronuncia che giustifica la cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
  • La valutazione del valore venale in comune commercio di aree ai fini tributari richiede l'analisi della effettiva potenzialità edificatoria alla data rilevante: atti amministrativi successivi, differenze temporali e interruzioni procedimentali devono essere considerate dal giudice di merito.
  • L'adozione di una delibera di edificabilità da parte di un commissario ad acta può incidere sulla vocazione edificatoria dei terreni, ma ciò non esime il giudice tributario dal valutare concretamente la tempistica e la reale efficacia dell'atto ai fini della determinazione del valore imponibile.
  • Quando più parti propongono impugnazioni della stessa sentenza, valgono i principi di unitarietà del processo: il ricorso successivo si considera incidentale e va riunito, nel rispetto dei termini procedurali (artt. 370-371 c.p.c.).
  • Questioni accessorie (es. sanzioni) sono assorbite se la decisione sul diritto principale (es. esistenza o entità dell'imponibile) viene rimessa in dubbio dalla cassazione con rinvio; tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di merito in sede di rinvio.

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