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Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento -per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “bando di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria inerente all'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà comunale a canone concordato”, approvato con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- e pubblicato in data -OMISSIS- all'Albo pretorio online del Comune di -OMISSIS- e sul B.U.R.A.S., laddove prevede all'art. 1, comma 1, lett. d) tra i requisiti per poter richiedere l'assegnazione, non essere titolari di diritto di nuda proprietà su un immobile adeguato; - del Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale non ricadenti nella disciplina dell'edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. 6 aprile 1989, N. 13 (E.R.P.), a canone concordato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 14.10.2021, laddove prevede all'art. 2, comma 1 lett. c), tra i requisiti per poter richiedere l'assegnazione il non essere titolari di diritto di nuda proprietà su un immobile; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali anche non conosciuti; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26.8.2024: (per l'annullamento col ricorso originario del bando e del regolamento suindicati, “in parte qua”); con i motivi aggiunti: - della graduatoria provvisoria relativa al bando per l’assegnazione “di alloggi comunali non ricadenti nella disciplina dell'edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. 6 aprile 1989 n. 13, a canone concordato – 2022” pubblicata sul sito dell’ente il 27.5.2024, nella parte in cui la ricorrente risulta individuata tra i soggetti esclusi e non invece tra quelli ammessi; - per quanto occorrer possa, di tutti gli atti istruttori, tra cui i verbali della Commissione, peraltro non conosciuti; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuti.

Giustizia amministrativa202200250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e regolamento comunale che prevedevano, quale requisito per l'assegnazione di un alloggio a canone concordato, la non titolarità di un diritto di nuda proprietà su un immobile adeguato; inoltre, graduatoria provvisoria che aveva escluso la ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (aspirante assegnataria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando e il regolamento comunale nella parte in cui assimilavano la titolarità della nuda proprietà alla disponibilità di un alloggio adeguato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Ha sostenuto che tale previsione fosse incompatibile con la disciplina regionale di riferimento e con la finalità dell'intervento comunale, diretto a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa, nonché lesiva dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria provvisoria nella parte in cui la collocava tra gli esclusi anziché tra gli ammessi, oltre agli atti istruttori e presupposti.

La decisione

Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza istruttoria presidenziale, il Comune ha prodotto documentazione dalla quale risultava che la Commissione competente aveva riammesso la ricorrente nella graduatoria provvisoria, annullando in autotutela gli atti di esclusione. Poiché la pretesa sostanziale azionata era stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure rivolte al bando e al regolamento. Il Collegio ha inoltre revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché il reddito del nucleo familiare risultava superiore alla soglia di legge. Ha ritenuto computabile, ai fini reddituali, la pensione di invalidità civile, quale emolumento stabile con funzione sostitutiva o integrativa del reddito, mentre ha escluso dal computo la sola indennità di accompagnamento; anche senza quest'ultima voce, il reddito risultava comunque eccedente il limite. Le spese sono state compensate integralmente, mentre è stata disposta la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente, ove versato, in ragione dell'annullamento in autotutela degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento; il giudice non decide nel merito tali censure per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 127 d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione alle verifiche sui requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Individua il limite reddituale rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; ai fini del computo deve essere considerata la pensione di invalidità civile, mentre resta esclusa l'indennità di accompagnamento.

  • art. 136 d.P.R. 115/2002

    Impone la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando, a seguito delle verifiche, risulti il superamento dei limiti reddituali previsti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, la base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto lesivo e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, senza procedere all'esame delle censure di legittimità non più necessarie ai fini della decisione.
  • Ai fini della verifica del requisito reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la pensione di invalidità civile concorre alla formazione del reddito del beneficiario e del nucleo familiare, anche se fiscalmente esente, in quanto emolumento stabile con funzione sostitutiva o integrativa del reddito mancante.
  • L'indennità di accompagnamento non concorre al calcolo del reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato; tuttavia, la revoca dell'ammissione resta doverosa quando, anche escludendo tale voce, il reddito complessivo supera comunque il limite previsto dalla legge.
  • L'annullamento in autotutela degli atti impugnati, che determina il soddisfacimento della pretesa del ricorrente, può giustificare la compensazione delle spese tra le parti ma comporta, ove versato, la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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