Cassazione Penale, Sentenza n. 3547/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 2/8/2022 che aveva respinto la richiesta di dichiarare l'inefficacia della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 297 c.p.p., chiedendo la retrodatazione della decorrenza della misura (art. 297 comma 3) perché era stato interessato da più ordinanze cautelari emesse da autorità diverse (Tribunale di Roma e Autorità giudiziaria napoletana) per fatti collegati e sulla base dello stesso materiale investigativo. La difesa sosteneva la connessione qualificata delle ordinanze ex art. 12 c.p.p., la anteriorità delle indagini e la violazione del divieto di bis in idem, nonché la manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. per mancata valutazione della documentazione probatoria e mancata concessione della retrodatazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il gravame proposto contro il provvedimento che respinge la richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare non sia sindacabile per "saltum" in Cassazione, perché la verifica del rapporto di connessione tra reati, la desumibilità dagli atti degli elementi indiziari e la valutazione dell'interferenza temporale richiedono accertamenti di merito riservati al giudice delle misure. Pertanto la Corte non è entrata nel merito delle questioni di fatto e prova sollevate dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. È stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 297 c.p.p.
La norma sulla inefficacia e retrodatazione della misura è stata invocata dalla difesa per ottenere la retrodatazione, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della sua applicabilità richieda accertamenti di merito non sindacabili in cassazione con il ricorso per saltum
art. 12 c.p.p.
La difesa invocava la connessione dei procedimenti ai sensi di tale norma; la Corte ha osservato che l'accertamento della connessione e della desumibilità dagli atti è questione di merito
art. 606 c.p.p.
I motivi aggiunti denunciavano vizi di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto che tali censure implicassero valutazioni di fatto e prova non sindacabili in questa sede
art. 311 c.p.p.
Richiamata per spiegare che il ricorso per cassazione 'per saltum' è esperibile solo contro le ordinanze originarie che dispongono la misura coercitiva e non contro provvedimenti che respingono istanze di revoca/modifica
art. 568 c.p.p.
Richiamato per evidenziare i limiti dell'impugnazione dei provvedimenti sullo 'status libertatis' non altrimenti impugnabili
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle Ammende in ragione dell'inammissibilità e di profili di colpa nella proposizione del ricorso
art. 94 disp. att. c.p.p.
Richiamata per la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario, dal quale devono essere disposti gli adempimenti conseguenti alla mancata rimessione in libertà
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il rimedio ordinario per impugnare il diniego del GIP alla revoca o modifica di una misura cautelare: tali questioni che richiedono accertamenti di merito devono essere trattate in sede di giudice delle misure o con i rimedi ordinari esperibili contro l'ordinanza originaria che ha disposto la misura.
- Le doglianze che richiedono la verifica della connessione tra più procedimenti, della desumibilità dagli atti degli elementi indiziari e della retrodatazione della misura implicano un'analisi complessa dei fatti e delle prove e quindi difficilmente saranno accolte in sede di legittimità con il ricorso per cassazione 'per saltum'.
- Se si ritiene che siano state emesse più ordinanze cautelari per gli stessi fatti o sulla base dello stesso materiale investigativo (rischio di duplicazione o bis in idem), è necessario documentare e far valutare tale circostanza in sede di merito o nell'impugnazione dell'ordinanza che ha originato la misura coercitiva, non attraverso un ricorso per cassazione avverso un provvedimento di diniego.
- Le impugnazioni evidentemente inammissibili o che dimostrino una mancata valutazione degli strumenti procedurali possono comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; occorre valutare la fondatezza giuridica prima di proporre ricorsi di legittimità.
- Per ottenere la retrodatazione della custodia cautelare è necessario provare documentalmente l'anteriorità e la connessione dei fatti e dimostrare concretamente come il precedente titolo cautelare abbia inciso sul calcolo dei termini: ciò richiede comparazione probatoria che è di competenza del giudice del merito.
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