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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34731/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in materia di imposta di successione, imposte ipocatastali e INVIM, con cui l'ufficio aveva quantificato le imposte dovute sulla dichiarazione di successione e aveva disconosciuto alcune passività dedotte dagli eredi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tale avviso avesse natura di atto impositivo autonomamente definibile in via agevolata ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. n. 289/2002, dichiarando la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato e delle norme processuali, sostenendo che l'avviso di liquidazione fosse mero atto consequenziale a un precedente avviso di accertamento sul valore dei beni, già coperto da giudicato, e che la CTR avesse omesso di considerare l'efficacia irretrattabile di quel giudicato; 2) violazione dell'art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 289/2002, deducendo che un avviso di liquidazione conseguente a un accertamento già definitivo non integra un atto di imposizione definibile; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse deciso senza considerare le circolari prodotte dall'Ufficio e senza adeguato apprezzamento del materiale probatorio. Nel corso del giudizio è stato inoltre proposto un separato ricorso avverso un successivo diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati i motivi. Ha affermato che, ai fini della definizione agevolata ex art. 16 L. n. 289/2002, rileva la funzione sostanziale dell'atto e non la sua qualificazione formale; l'avviso di liquidazione impugnato, poiché conteneva per la prima volta la liquidazione delle imposte e sanzioni e implicava anche il disconoscimento di passività incidenti sulla base imponibile, aveva natura di atto impositivo e rientrava nell'ambito della definizione. Ha inoltre osservato che il ricorso dell'Agenzia non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché non censurava l'accertamento specifico sulla rettifica della base imponibile per effetto del disconoscimento delle passività. Conseguentemente, una volta confermata la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata, la Corte ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso proposto da una delle eredi contro il successivo diniego di definizione agevolata notificato nel 2020. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dall'Agenzia per sostenere l'intangibilità del giudicato formatosi sul precedente avviso di accertamento; la Corte osserva tuttavia che il tema decisivo non era l'efficacia del giudicato, ma la natura impositiva del successivo avviso di liquidazione.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro di violazione per asserita omissione di pronuncia e recepimento acritico delle difese avversarie; la Corte esclude il vizio perché il giudice di merito ha effettivamente affrontato la questione decisiva.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. in tema di giudicato; la Corte ritiene non decisivo il profilo, poiché la controversia riguardava la definibilità dell'atto successivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso denuncianti errori processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale di riferimento per la censura di violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3

    la Corte ribadisce che, ai fini della definizione agevolata, conta la funzione sostanziale dell'atto; sono definibili gli atti che esprimono per la prima volta una pretesa fiscale maggiore o che partecipano alla funzione di accertamento/rettifica.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a)

    interpretato in senso ampio, ricomprendendo gli atti impositivi in sostanza, anche se formalmente qualificati come avvisi di liquidazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte evidenzia che le circolari amministrative non costituiscono prova e che il giudice di merito ha deciso sulla base delle deduzioni e allegazioni di parte.

  • d.p.r. n. 637 del 1972, art. 26

    richiamato per evidenziare il sistema originario dell'accertamento del maggior valore dei beni ereditari mediante avviso di rettifica.

  • d.p.r. n. 634 del 1972, art. 49

    richiamato in via analogica nel quadro del sistema di accertamento dei tributi collegati alla successione.

  • d.p.r. n. 643 del 1972, art. 20

    richiamato in relazione all'INVIM per mostrare la coerenza del sistema di rettifica e accertamento.

  • d.p.r. n. 635 del 1972, artt. 3, 7, 9, 21 e 22

    richiamati in tema di imposte ipocatastali per descrivere il sistema di accertamento e rettifica dei relativi tributi.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018

    norma posta a base del successivo ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata; il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità dell'amministrazione statale e della natura del ricorso sopravvenuto.

Massime di principio

  • Ai fini delle definizioni agevolate delle liti tributarie, la qualificazione dell'atto non dipende dal nomen iuris adottato dall'amministrazione, ma dalla sua concreta funzione sostanziale: è impositivo l'atto che, per la prima volta o in via sostanziale, esprime una pretesa fiscale maggiore o incorpora un potere di accertamento o rettifica.
  • Un avviso di liquidazione può rientrare nell'ambito della nozione di atto impositivo definibile quando non si limiti a calcolare meccanicamente il dovuto, ma comporti una valutazione dell'ufficio su valori, base imponibile o passività dichiarate, incidendo sul contenuto dell'obbligazione tributaria.
  • La presenza di un precedente giudicato su un diverso segmento del rapporto tributario non esclude, di per sé, la definibilità della lite successiva se quest'ultima ha ad oggetto profili ulteriori e autonomamente controversi del prelievo.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi difensiva non è idonea a fondare l'accoglimento.
  • Le circolari amministrative non integrano prova in senso tecnico nel processo civile/tributario; il giudice deve decidere sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito e delle allegazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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